La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18780 del 2016, ha stabilito che “la responsabilità penale di ciascun componente di una équipe medica per un evento lesivo occorso al paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla équipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri”

In questi termini la Cassazione si è pronunciata in merito alla sentenza della Corte di Appello di Milano del 3 settembre 2015 che a sua volta confermava la pronuncia di condanna emessa dal locale Tribunale in primo grado nei confronti di un medico ginecologo e un infermiere ostetrico accusati di aver prestato un’assistenza inadeguata durante un parto, causando danni gravi e permanenti al nascituro.

La Cassazione ha pertanto disposto l’annullamento della sentenza della Corte di appello affermando che “le condotte degli imputati debbono essere vagliate separatamente, in base ai profili di colpa a ciascuno contestati e secondo l’apporto causale del comportamento del singolo rispetto all’evento lesivo, non essendo corretta in diritto la generica affermazione dei giudici di merito secondo la quale nel lavoro di équipe ogni operatore risponde dell’operato comune dovuto alla condotta altrui”.

Nel testo della sentenza si osserva ancora che “nei casi in cui alla cura del paziente concorrono, con interventi non necessariamente omologabili, più sanitari, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare una responsabilità di gruppo in base ad un ragionamento aprioristico”.

La sentenza in discorso, fornisce una vera e propria linea guida ai giudici di merito in tema di responsabilità di equipe. Fin troppo spesso, infatti, veniva attribuita dagli attori, e confermata in sentenza dai giudici, una responsabilità assolutamente ditaccata dagli accadimenti reali. Tale responsabilità coinvolgeva chiunque avesse fatto parte dell’equipe in maniera verticale, sia dalla base all’apice, che viceversa.

La precisazione della Cassazione, pur confermando il dovere di controllo di ogni membro dell’equipe sugli altri operatori, stabilisce che l’eventuale responsabilità va ricercata in maniera soggettiva in riferimento al ruolo realmente avuto nei fatti di causa e, soprattutto, in riferimento ai compiti, non solo eventualmente assegnati, ma anche previsti per il singolo ruolo.

Un taglio netto, insomma, con il passato e la consacrazione di un, necessario e indispensabile, nuovo equilibrio basato non sul caso fortuito ma su condizioni fattuali reali.

Avv. Gianluca Mari

 

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