Sentenza del T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-11-2016, n. 11280

Annosa questione quella della impossibilità, quasi assoluta, di contestare il giudizio medico legale delle commissioni che si occupano di valutare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità determinata dall’attività lavorativa.
Ad oggi, il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause di servizio è sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ed in questo filone giurisprudenziale si annovera anche la recente sentenza del T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, del 14-11-2016, n. 11280.
Il ragionamento sviluppato dai Giudici della Suprema Corte  nelle predetta sentenza è sempre lo stesso che si rinviene nelle precedenti pronunzie:  “- il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause, o concause di servizio, si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale o che esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (da ultimo, Tar Lazio, I Quater, n. 10822/2016);”.
La possibilità di una rivisitazione del parere (giudizio medico legale) fornito dalle Commissioni è sostanzialmente esclusa dato che è molto raro che ricorrano le circostanze sopra richiamate.
Dalla sentenza in commento si evince che essendo un parere vincolante quello del Comitato di Verifica quando decide sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di servizio, l’amministrazione che emette il provvedimento (in questo caso di diniego), lo recepisce e lo fa proprio senza alcun obbligo motivazionale.
La sentenza in commento sul punto afferma: “E’ ipotizzabile un obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione solo per il caso in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere. In altri termini, il parere del Comitato si impone all’Amministrazione per il suo carattere vincolante nel senso che quest’ultima non se ne può discostare, a meno che non ravvisi un’evidente carenza istruttoria, ovvero un palese travisamento dei fatti e/o illogicità (Cons. Stato, Sezione IV, 14 aprile 2015 n. 2989), potendo quindi legittimamente l’Amministrazione decidere sull’istanza relativa alla causa di servizio richiamando interamente per relationem il parere tecnico (ex multis, Tar Puglia, II, n. 1012/2016).”
Nel quadro normativo così delineato, uno dei motivi di ricorso più frequenti nelle cause di servizio è il rapporto tra cause e concause di servizio e la influenza di quest’ultime nel quadro clinico del paziente-lavoratore per la loro capacità di porsi come co-legittimanti il riconoscimento.
Spesso le concause vengono sottovalutate e/o escluse, e ciò porta ad un notevole contenzioso che sarebbe possibile e utile ridurre, abolendo la previsione legislativa della vincolatività del parere della Commissione nei confronti dell’Amministrazione che emana il provvedimento decisivo (di accoglimento o rigetto). Si ritiene che ciò potrebbe e dovrebbe indurre le Commissioni di verifica e l’Amministrazione che emette il provvedimento conclusivo dell’iter amministrativo, ad un maggior collaborazione e scrupolo medico legale nel valutare anche fattori a volte determinanti come le concause, e ciò anche perché la nozione di causa di servizio non è restrittiva così come viene, invece, applicata dalle Commissioni: “Nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, possono infatti farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa”.
Attualmente, per come è applicata la normativa di specie dalle Commissioni di Verifica, si ha una costante compressione del diritto del lavoratore al riconoscimento della causa di servizio alla quale, in caso di ricorso, neppure il Giudice Amministrativo, pur volendo, può rimediare, salvo in quelle ipotesi fortemente restrittive ed espressamente previste.

 Avv. Fabrizio Cristadoro

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