La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia ha fatto il punto in merito alla validità della cedolare secca nei casi in cui si affitti a una società

La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia nella sentenza n. 222/2018 ha fornito degli importanti chiarimenti in materia di cedolare secca e in relazione ai casi in cui si affitti a una società.

Per la CTP di Pavia, infatti, solo il locatore non deve agire nell’esercizio di impresa o lavoro autonomo. Mentre, al contrario, non vi sono limitazioni nei confronti dei conduttori.

Ne consegue, pertanto, che il locatore potrà sempre ricorrere al regime della cedolare secca se non esercita attività imprenditoriale. E questo anche qualora la locazione di un immobile a uso abitativo avvenga nei confronti di una società.

Secondo la legge, infatti, le restrizioni sono previste solo nei confronti del locatore.

Questi, per fruire dell’agevolazione non deve agire nell’esercizio di impresa o lavoro autonomo.

La vicenda

La CTP di Pavia nella sentenza in commento si è pronunciata sul ricorso di un contribuente contro l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’imposta di registro per contratto di locazione.

Il contribuente, infatti, ne aveva omesso il versamento ritenendo di poter rientrare nel regime della cedolare secca. Quest’ultima, infatti, lo avrebbe esentato dal pagamento.

Secondo l’ufficio, invece, sarebbero stati esclusi dal regime della cedolare secca i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di impresa potendo il regime essere scelto solo se entrambe le parti agiscono da privati. Nel caso di specie, invece, il contratto di locazione era stato stipulato con una società.

Innanzi alla CTP, invece, il contribuente evidenzia come la norma riguardante l’applicazione della cedolare secca ne limita l’applicazione esclusivamente nel caso che il locatore agisca nell’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo.

La Commissione, accogliendo il ricorso, ha specificato un punto importante.

Vale a dire che la legge istitutiva della cedolare secca (art. 3, d.lgs. n. 23/2001) non vieta la possibilità di usufruirne nel caso in cui l’immobile sia locato, nelle forme del contratto in oggetto, da una persona fisica ad una società.

Infatti, se il locatore è una persona fisica che non esercita una attività imprenditoriale e che loca un immobile a uso abitativo, questi può fruire del regime della cedolare secca. E questo anche se il locatario è una società.

 

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