Provvedimento sproporzionato alla condotta, inidonea a far venir meno il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore
Con la sentenza n. 10838/2017, la Cassazione si è pronunciata sul caso di un lavoratore che era stato licenziato per giusta causa per aver presentato un certificato di malattia che giustificava l’assenza dal lavoro per un solo giorno, quando in realtà era stato a casa anche per i due giorni successivi, in violazione di una precisa norma del contratto collettivo di lavoro.
Il procedimento giudiziario innescato dal licenziamento aveva visto la Corte di appello di Napoli dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado, l’illegittimità del provvedimento, condannando il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore e a risarcirgli il danno subito.
Dagli accertamenti svolti, infatti, secondo il Giudice di secondo grado non era emerso con chiarezza se il lavoratore avesse comunicato l’assenza per un solo giorno o anche per i giorni successivi. Inoltre, per la Corte di Appello non si può pretendere che il lavoratore possa prevedere la durata futura della propria malattia. Infine, la sanzione del licenziamento sarebbe stata sproporzionata, dal momento che i testimoni sentiti in corso di causa avevano confermato che il lavoratore aveva tentato di procurarsi il certificato medico anche per le altre giornate di assenza ma non vi era riuscito a causa dell’impossibilità di reperire il proprio medico curante.
A fronte di tale pronuncia la società datrice di lavoro aveva quindi deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione, ma questa ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte in quanto infondate. Per gli Ermellini, infatti, la Corte d’appello aveva escluso del tutto correttamente la sussistenza di un obbligo del lavoratore di indicare sin dall’inizio i giorni di malattia, dal momento che non è possibile “richiedere al lavoratore l’ulteriore onere di comunicare gli sviluppi della malattia, ossia una sorta di prognosi della durata della stessa”.
Dalle testimonianze, inoltre, risultava accertato che il lavoratore non avesse violato alcun obbligo contrattuale, avendo avvisato dell’inizio della malattia e avendo avuto un’obiettiva difficoltà a procurarsi il certificato medico nei giorni successivi. I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre condiviso anche sproporzionatezza della sanzione rispetto alla condotta posta in essere, non idonea a far venir meno il rapporto di fiducia che deve sussistere tra lavoratore e datore di lavoro.




