Per la Cassazione non è ammessa la cessione del credito contestualmente al conferimento del mandato di provvedere alla riparazione dei danni subiti

A seguito del danneggiamento della propria vettura a causa di una grandinata aveva presentato denuncia di sinistro alla compagnia assicuratrice. In virtù della mancata tempestività dell’Assicurazione nel liquidare il danno l’uomo aveva optato per la cessione del credito a un avvocato. Contestualmente gli aveva conferito il mandato di provvedere alla riparazione dei danni subiti.

Il legale aveva agito in giudizio per sentirsi accertare l’esistenza del diritto di credito nei confronti della convenuta e l’efficacia della cessione. L’attore chiedeva, inoltre la condanna della controparte al pagamento della somma dovuta.

In primo grado il Tribunale aveva dato ragione all’avvocato, ma la sentenza erta stata riformata in appello. La Corte territoriale aveva infatti accolto la tesi della Assicurazione ritenendo che il credito ceduto all’attore fosse qualificabile quale credito litigioso e quindi non cedibile.

Nel ricorrere per cassazione l’avvocato lamentava l’interpretazione estensiva, da parte del Giudice di appello, della normativa sui divieti di cessione, affermando la natura litigiosa del credito ceduto, anche in assenza di una controversia già incardinata davanti all’Autorità Giudiziaria.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 29834/2018, ha ritenuto infondata l’impugnazione presentata dal professionista, respingendo il relativo ricorso.

Secondo i Giudici Ermellini, l’interpretazione estensiva del divieto di cessione riferita ai “diritti sui quali è sorta contestazione”, risulta coerente con il cumulo nella stessa persona della qualità di cessionario del credito e di legale incaricato di recuperarlo in sede giudiziaria.

L’obiettivo della normativa in materia è infatti quella di evitare conflitti di interesse fra cedente e cessionario e speculazioni sulle liti da parte dei soggetti contemplati nel testo di legge. Tra questi figurano anche gli avvocati.

 

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