In un cieco dalla nascita quanti punti vale, in termini di danno biologico, una lussazione del femore seguita da una lesione dello SPE?

È il caso di un giovane cieco dalla nascita che abbiamo seguito direttamente e che ha chiuso la transazione in sede stragiudiziale grazie alle capacità valutative di un ottimo collega medico legale che lo ha valutato 60 punti (chiusa in trattazione in 62%) contro la nostra richiesta di 65%.
Non voglio perdermi in chiacchiere in quanto si riporta di seguito uno stralcio delle considerazioni medico legali di parte e come allegato la relazione in formato pdf per leggere interamente la storia e il dramma di questo cittadino danneggiato in un incidente stradale.

Come si giunge alla succitata valutazione?

Se si vogliono fare i conti della serva cercando di trovare le soluzioni sui molteplici barème della RC si potrebbe fare il focus tenendo presente che:
– una lesione alta dello sciatico è valutata 45%;
– La perdita dell’incisivo superiore vale 2%;
– La frattura clavicola può essere valutata fino a 5%;
– Il disturbo depressivo con ansia e attacchi di panico moderato può essere serenamente valutato nella misura del 25%.
Si ritiene, però, che il medico legale non è un contabile che usa le tabelle come calcolatrice, ma è un esperto la cui valutazione deve basarsi sulla perdita della funzionalità del soggetto leso considerando soprattutto i “molti 100%” di cui è composto un individuo sano.
Il caso del sig. VV è abbastanza particolare in quanto trattasi di soggetto cieco dalla nascita che per forza di cose ha dovuto sviluppare al meglio tutti gli altri sensi per muoversi e vivere negli ambienti lavorativi e non.
La propriocezione aptica rappresenta il visus di un cieco dalla nascita che non ha mai, dunque, avuto esperienze visive.
Quindi, a parte lo stato psichico di un cieco che certamente non è paragonabile ad un soggetto sano (ma qui ci viene in aiuto la dr.ssa Elvironi che ben inquadra il soggetto, la sua preesistenza e il suo stato attuale), a parte la perdita dell’incisivo e la frattura della clavicola che nella valutazione complessiva del danno hanno minore rilevanza, ci si deve domandare come valutare la diminuzione di validità dell’organo della deambulazione considerando l’impatto su di esso della lesione nervosa in un soggetto il cui visus “corporeo” in gran parte è venuto meno come hanno bene evidenziato gli specialisti che hanno relazionato sull’argomento.
Non può non tenersi conto di come la perdita della capacità di deambulare vale 85% e che il sig. VV non l’ha persa totalmente ma parzialmente. Va comunque considerato come prima del sinistro il paziente era autonomo malgrado la cecità mentre adesso non lo è più, avendo bisogno per qualunque spostamento da fare di un accompagnatore avendo perso la sua autonomia a causa dell’impossibilità di “vedere”, con l’arto dominante, gli ostacoli e i pericoli che in genere l’ambiente oppone ad un soggetto cieco.
Insomma, più che considerare il danno all’organo della deambulazione in quanto tale va anche seriamente considerata la ridottissima autonomia visiva che ha causato il trauma della strada e la conseguenza sul suo stato psichico che a sua volta amplifica la sofferenza interiore, la qualità di vita, l’attività sociale e quella lavorativa.
Si ritiene, come suddetto che, globalmente, la riduzione dell’autonomia deambulatoria-visiva incida negativamente e gravemente sull’integrità psicofisica del sig. VV riducendola nella misura non inferiore al 65% dell’integrità pre-incidente.
Infine non si ritiene di dover valutare un soggetto cieco dalla nascita alla stregua di un soggetto non più integro, in quanto la sua integrità era rappresentata dalla sua autonomia.
Quindi sia che si valutino i plurimi danni monocroni che come valutazione della globale funzionalità persa dal periziando, la valutazione complessiva del danno biologico non può essere inferiore al 65%”.
Sarebbe piacevole un contraddittorio con i medici legali lettori di “Responsabile Civile”.
 
 

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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