L’obbligo viene meno solamente qualora gli pneumatici abbiano un indice di velocità uguale o superiore a quello previsto sul libretto di circolazione

Mancano pochi giorni al termine per la sostituzione degli pneumatici invernali montati sulle vetture con quelli estivi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, infatti, con la direttiva n. 1058 del 16 gennaio 2013 ha uniformato il periodo in cui sono obbligatorie le ‘dotazioni invernali’, dal 15 novembre al 15 aprile, concedendo poi, con un successiva circolare, un mese di tolleranza sia prima che dopo.
Al netto di termini diversi stabiliti in determinate zone da ordinanze locali, il 15 maggio rappresenta dunque la data di scadenza ultima per montare le gomme estive, salvo che gli pneumatici invernali abbiano un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione. Se, al contrario, l’ indice di velocità è inferiore a quello prescritto, la legge prevede l’obbligo della loro sostituzione.
Gli automobilisti, che nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre, vengono pizzicati con gomme che presentano un indice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sul libretto, rischiano una sanzione amministrativa compresa tra i 422 a 1.682 euro, oltre alla sanzione accessoria del ritiro del libretto di circolazione.
Per chi, invece, ha in dotazione gomme invernali con un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione, che ne consentono in termini di legge l’utilizzo durante tutto l’anno, la raccomandazione è comunque quella di evitarne l’uso in quanto le temperature elevate tendono a logorare velocemente i battistrada, con la conseguenza di compromettere prestazioni e soprattutto sicurezza della vettura.

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