Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito ulteriori precisazioni sulle clausole claims made e i loro vantaggi e svantaggi
Le clausole claims made possono considerarsi vessatorie?
A questo proposito si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 27867/2017 del 23 novembre scorso.
Le clausole claims made circoscrivono l’oggetto della copertura assicurativa e comportano per l’assicurato sia svantaggi che vantaggi.
Tuttavia, per la Corte di Cassazione le clausole claims made non devono essere considerate vessatorie.
Questo in quanto il loro unico fine è quello di circoscrivere l’oggetto della copertura assicurativa e, quindi, del contratto di assicurazione, e descrivere meglio il rischio assicurato.
Infatti, come riportato nella sentenza, queste clausole non vanno inquadrate nella categoria delle pattuizioni volte a limitare o a escludere la responsabilità del debitore (vale a dire dell’assicuratore) e di conseguenza, non assumendo carattere vessatorio, non vanno approvate per iscritto.
Inoltre, un principio importante è stato affermato in precedenza dalle Sezioni Unite e riportato anche in sentenza.
Ovvero che “le clausole claims made pure sono tendenzialmente meritevoli di tutela in quanto comportano vantaggi e svantaggi reciproci per il danneggiato e per l’assicurato”.
L’effetto svantaggioso di tali clausole consiste nel fatto che non coprono i fatti illeciti che si sono verificati prima della scadenza del contratto se la richiesta di risarcimento interviene dopo.
Il vantaggio, invece, riguarda il fatto che queste coprono i fatti illeciti che si sono verificati prima della vigenza del contratto se la richiesta di risarcimento interviene durante tale vigenza.
Nel caso di specie preso in esame dai giudici, la clausola era contenuta in un contratto per l’assicurazione professionale stipulato da un notaio.
Si trattava, più specificamente, di una clausola claims made pura.
In essa, si prescindeva dal momento di verificazione del fatto illecito. Tuttavia, si teneva in considerazione unicamente la circostanza in cui, durante la vigenza del contratto, fosse intervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la Corte di Cassazione ne ha confermato la validità e la non vessatorietà.
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