Nel caso di compensazione attuata dall’INPS, per propri crediti, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile pari a un quinto va al netto delle ritenute applicate per legge a titolo fiscale

Il riferimento normativo è contenuto nell’art.69 della L. n. 153 del 1969 recante ‘Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale’. Secondo la citata previsione normativa “le pensioni possono essere cedute, sequestrate e pignorate, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative”. Ebbene la vicenda in commento trae origine proprio da una causa avente ad oggetto la compensazione di crediti contributivi da parte dell’INPS sul conto di una pensionata.

Il caso

Nel 2013 la Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente, una donna pensionata, nei riguardi dell’INPS per il pagamento della somma di Euro 2.016,23 oltre accessori e spese.

La ricorrente era al contempo creditrice dell’INPS per la pensione di anzianità e debitrice per omesso versamento di contribuzione, riconnessa al lavoro svolto nell’ambito di una ditta artigiana costituita in s.n.c..

Cosicché la somma rivendicata in giudizio e disconosciuta dalla Corte d’Appello derivava dal fatto che l’ente previdenziale, nel recuperare, attraverso la compensazione sulla pensione dell’anziana donna, il credito contributivo di cui era titolare, aveva calcolato il quinto di legge, entro cui tale compensazione era consentita, sui valori pensionistici lordi e non, come propugnato con la domanda attorea sugli importi netti quali risultanti dalla previa detrazione delle ritenute fiscali.

Seguiva pertanto il ricorso per cassazione nei confronti dell’INPS.

Come osservano i giudici della Suprema Corte, nel caso in esame viene in rilievo il disposto della L. n. 153 del 1969, art. 69, comma 1 che – come premesso – consente il pignoramento dei crediti pensionistici, “nei limiti di un quinto del loro ammontare” per debiti verso lo stesso ente riconnessi ad erogazioni pregresse non dovute e per omissioni contributive.

Ebbene, alla luce del principio per cui il creditore può portare in compensazione verso il debitore i propri crediti verso quest’ultimo nei limiti della pignorabilità (art. 1246 c.c., n. 3), l’INPS aveva proceduto con ritenute mensili del quinto della pensione da essa erogata alla ricorrente, calcolando tale quota sull’ammontare lordo delle spettanze pensionistiche e quindi sul valore di esse prima dell’applicazione delle ritenute fiscali.

La pensionata aveva però rilevato che, così facendo, nel primo periodo di applicazione delle ritenute del quinto sul lordo degli emolumenti mensili, si era determinata l’acquisizione da parte dell’ente di un importo superiore a quello che esso avrebbe avuto diritto a stornare a proprio favore.

La legge sul pignoramento delle pensioni

Il tema specifico del pignoramento delle pensioni è regolato in via generale dal D.P.R. 150 citato che all’art. 2 stabilisce il limite delle quote pignorabili “al netto di ritenute”.

Non vi è dubbio, quindi, che la disciplina generale del pignoramento delle pensioni ne preveda il calcolo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali. Ma in materia di pignoramento delle pensioni va anche considerata la L. n. 153 del 1969, art. 69, che è la norma specifica applicabile alla vicenda in esame.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale 506/2002, la previsione va letta anche operando un bilanciamento di valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso INPS, la fissazione della quota pignorabile non deve transitare per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale, ma direttamente si determina sull’intera pensione, con la salvaguardia dei minimi pensionistici.

Deve quindi affermarsi il principio per cui, anche nel caso di compensazione attuata dall’INPS, per propri crediti, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 69, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute applicate per legge a titolo fiscale.

La sentenza impugnata, non essendosi adeguata al principio di cui sopra, è stata perciò cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per un nuovo esame di merito che tenga conto del principio di diritto enunciato.

La redazione giuridica

 

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