Per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non si è ancora chiusa la vicenda “Amica Card”

Multa salata per il Consiglio Nazionale Forense. L’ha stabilita l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) in data 10 febbraio 2016 con il provvedimento n. 25868: il CNF dovrà pagare una sanzione da 912.536,40 euro. Le ragioni? Non ha posto fine ai comportamenti che sono stati giudicati restrittivi della concorrenza e che erano già stati sanzionati, sempre dal Garante, il 22 ottobre 2014, con provvedimento n. 25154.

Stavolta, il Garante ha voluto precisare che la sanzione si riferisce a quanto contenuto nel parere n. 48/2012, con il quale l’Autorità sottolinea che il CNF metteva in pratica “… un’infrazione unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell’adozione di due decisioni volte a limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando l’utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica delle prestazioni professionali”.

Secondo l’AGCM, dunque, il Consiglio Nazionale Forense non può limitare le iniziative dei professionisti qualora scelgano canali promozionali online per pubblicizzare i propri servizi e le proprie tariffe convenienti: il riferimento era, chiaramente, al circuito Internet a pagamento “Amica Card” (che garantisce ai suoi iscritti servizi professionali a prezzi scontati), considerata “deontologicamente scorretta” dal CNF.

Non si tratta di una faccenda nuova insomma, ma che, anzi, nel mondo degli avvocati è ben nota. Dopo la prima sanzione stabilita dal Garante nel 2014, infatti, il CNF aveva già cercato di mediare le sue posizioni adottando la delibera di interpretazione autentica del parere n. 48/2012 (pubblicata il 23 ottobre 2015). Questa, tuttavia, non è stata considerata risolutiva della situazione, dal momento che – secondo l’AGCM – non ottemperava quanto sanzionato. Per questo è arrivato il nuovo provvedimento, con il quale di commina una multa pari al 10 % del fatturato annuo del CNF (con riferimento all’anno 2013).

Ora il Consiglio Nazionale Forense potrà impugnare il provvedimento presso il TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla notifica.

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