Corte di Cassazione, I Sezione Penale, n 52181/2016

Non è ammesso il regime della sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva per le ipotesi di condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno di minori.
Lo ha, di recente, affermato la I Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza in commento.
Il caso affrontato riguardava la triste vicenda di un uomo già condannato alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione per aver esercitato violenza e maltrattamenti in danno dei propri figli minorenni.
Senonchè con ordinanza della Corte di Appello di Napoli, in veste di giudice dell’esecuzione, era stata rigettata l’istanza proposta dalla propria difesa, volta ad ottenere la revoca e/o in subordine la sospensione dell’ordine di esecuzione della misura detentiva.
Il provvedimento di rigetto, era stato in verità giustificato sul presupposto che il titolo esecutivo per il quale l’uomo era stato condannato concerneva il reato ostativo di maltrattamenti in famiglia.
Come noto, l’articolo 656 c.p.p., comma 9, lettera a) stabilisce che la sospensione dell’esecuzione di cui al comma del predetto articolo, non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo-bis ord. pen. e in tutti gli altri casi indicati nello stesso comma, tra i quali è compresa proprio la fattispecie in esame.
Questa disposizione normativa in verità – come preciseranno in seguito gli Ermellini – risulta formalmente abrogata dal Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, articolo 1, comma 1 bis, convertito con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119. Ma in questo caso, “l’abolitio criminis è solo apparente – aggiungono – perché il medesimo provvedimento legislativo che ha eliminato formalmente la previsione nell’articolo 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies, ha aggiunto l’ipotesi del minore ultraquattordicenne a quella del minore infraquattordicenne, rilevante nel caso in esame e, per la quale vi è continuità normativa (cfr. Sez. VI,  n. 22530 del 18/03/2015)”.
Deve pertanto, dirsi che “… l’abrogazione formale dell’articolo 572 c.p., comma 2 non può incidere sull’applicazione della disciplina della sospensione dell’ordine dell’esecuzione invocato in favore dell’imputato, tenuto conto dell’esclusione nel catalogo dei reati ostativi di cui all’articolo 656 c.p.p., comma 9, lettera e della natura, dello scopo e dell’intento normativo di conferirei un maggior rigore punitivo alla fattispecie in esame”.

Avv. Sabrina Caporale

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