La Cassazione si è espressa in merito alle circostanze in cui l’installazione di un condizionatore sul muro esterno del condominio sia legittima

È possibile installare liberamente un condizionatore sul muro esterno del condominio? A questo proposito si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17400 del 13 luglio 2017, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Secondo i giudici, il condomino può utilizzare liberamente il bene comune (nella fattispecie, il muro esterno) per l’installazione di un condizionatore, a patto che però non venga alterata la destinazione della cosa comune e che venga consentito anche agli altri condomini di utilizzarlo.
Nel caso di specie oggetto della sentenza, il Giudice di Pace di Ravenna aveva condannato una coppia di condomini a rimuovere il condizionatore sul muro esterno del condominio.
La sentenza era stata poi confermata dal Tribunale di Ravenna, cosicché i condomini avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
Secondo i ricorrenti, il Tribunale, nel condannarli a rimuovere l’impianto di condizionamento, avrebbe violato l’art. 1102 c.c. e il “principio della nozione di pari uso della cosa comune”.
Nonostante questa obiezione, la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, rigettandolo.
Secondo i giudici, infatti, in tema di condominio, ciascun condomino può servirsi liberalmente della cosa comune, anche per fini esclusivamente propri, a condizione che non venga alterata la destinazione della cosa comune e che venga consentito anche agli altri condomini di utilizzare allo stesso modo il bene comune stesso.
È infatti bene ricordare che l’art. 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune sia “sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
In questo caso in particolare, il Tribunale aveva accertato che l’impianto di condizionamento installato dai ricorrenti avesse occupato il 60% della superficie disponibile, impedendo di fatto che gli altri condomini potessero installare un impianto analogo.
Per tale ragione, l’installazione del condizionatore sul muro esterno del condominio era da considerarsi illegittima, anche in virtù della mancanza del consenso degli altri condomini (espresso o tacito).
Alla luce di tali circostanze, dunque, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dai condomini, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.
 
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