Per la Corte di Cassazione, anche nel caso di condominio composto da due soli soggetti, le decisioni dell’assemblea regolarmente convocata sono valide solamente se prese a maggioranza, ovvero, nel caso di specie, all’unanimità

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5329/2017 è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di una delibera condominiale in regime di condominio minimo, ovvero composto da due soli soggetti.
Nel caso di specie un condomino lamentava l’errore del giudice di merito che aveva ritenuto nulla o inesistente da lui assunta in assenza di una parente, comproprietaria della villa. Nello specifico il Tribunale avrebbe fatto confusione tra il concetto di unanimità e quello di totalità.
Il ricorrente sosteneva, in particolare, che l’unanimità richiesta dalla giurisprudenza ai fini della validità delle delibere del condominio minimo si formerebbe sia nel caso di concordanza di opinioni espresse dai due partecipanti, sia nell’ipotesi di decisione assunta dall’unico condomino comparso all’assemblea regolarmente convocata.
Tale assemblea, infatti, dovrebbe ritenersi validamente costituita anche nel caso in cui compaia uno solo dei partecipanti e in tal caso la delibera dovrebbe ritenersi adottata all’unanimità degli intervenuti e nel rispetto del quorum richiesto dall’art. 1136 del codice civile. Semmai la decisione potrebbe ritenersi annullabile se tempestivamente impugnata, ipotesi che non riguardava il caso in esame.
La Suprema Corte, tuttavia, non ha accolto tali argomentazioni respingendo il ricorso. La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione, secondo gli Ermellini, anche in caso di condominio minimo.
Anche nel mini condominio, quindi, si applicano le regole codicistiche sul funzionamento dell’assemblea allorché questa “si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione unanime, intendendosi con tale ultima espressione quella che sia frutto della partecipazione di entrambi i comproprietari alla discussione, essendo logicamente inconcepibile che la decisione adottata da un solo soggetto possa ritenersi presa all’unanimità”.
In caso contrario, precisano i Giudici di Piazza Cavour, dal momento che la maggioranza non può formarsi in concreto diventa necessario ricorrere all’autorità giudiziaria; ciò avviene sia nel caso in cui all’assemblea siano presenti entrambi i condomini, esprimenti volontà contrastanti, sia quando, alla riunione, sia pure regolarmente convocata, si presenti uno solo dei partecipanti e l’altro resti assente, come nel caso in questione. In tale situazione, quindi, l’unica soluzione possibile è ricorso al giudice, ai sensi dell’art. 1105 c.c.

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