Anche in caso di condotta “eccentrica” del lavoratore infortunato, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa se il sistema di scurezza da lui approntato presenta delle criticità

La vicenda

Nel settembre del 2010 in un cantiere dedicato alla realizzazione di un parcheggio sotterraneo, si verificava un grave incidente a seguito del quale un dipendente della società esecutrice dei lavori, riportava lesioni personali guaribili in 170 giorni.
L’infortunio si era verificato mentre si stavano effettuando i lavori di scavo per la realizzazione delle fondamenta; quando a causa di un guasto ad una perforatrice veniva richiesto l’intervento di un manutentore che, su disposizione del direttore di cantiere veniva affiancato da un altro operaio, il cui compito era quello di reperire una tavola di legno per facilitare le operazioni di riparazione.
Giunto nei pressi della perforatrice e posizionatosi sul lato opposto a quello in cui manovrava il manutentore, con la schiena appoggiata al gruppo morse, l’operario veniva investito al torace da un peso di 500 kg, che, liberato da una delle catene rotte, gli scivolava addosso per forza di gravità.
Nell’istruttoria dibattimentale era emerso che siffatte operazioni erano avvenute in violazione delle disposizioni contenute del manuale d’suo e di manutenzione della macchina.

Le imputazioni

Seguiva pertanto, l’imputazione per lesioni personali colpose aggravate, a carico del responsabile del cantiere e del manutentore.
Al primo era contestato di aver omesso di sovraintendere e vigilare sulla corretta conduzione da parte del manutentore dell’intervento di riparazione della perforatrice, nonché di aver disposto l’accesso all’impianto, nel corso della manutenzione e in ausilio della stessa, del danneggiato che non era stato informato sui rischi né formato per le procedure di intervento sicure;
Al secondo, di non aver adottato le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il fermo e il blocco assoluto degli elementi pericolosi, passibili di entrare in movimento a causa dell’intervento di manutenzione, secondo quanto indicato nel manuale d’uso e manutenzione della macchina.
Condannati in primo grado alla pena di sei mesi di reclusione, con sentenza confermata in appello, i due imputati presentavano ricorso per Cassazione.
Ebbene i giudici Ermellini hanno respinto i due ricorsi perché inammissibili.
Si discute in ordine all’eventuale esclusione di responsabilità del capo cantiere, nonché datore di lavoro, in caso di condotta imprudente del lavoratore.
Si è già detto che perché vi sia interruzione del nesso causale, non solo è necessario che il comportamento del danneggiato sia da solo sufficiente a determinare l’evento ma anche, che esso si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso.
Tale comportamento è “interruttivo” non perché “eccezionale” ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.

Le criticità del sistema sicurezza

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è da sempre ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità.
Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli.
A tal proposito, la Corte territoriale aveva fatto corretta e coerente applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, ritendo che la condotta del danneggiato, in base ai fatti ricostruiti nel corso del processo, non fosse né imprevedibile né esorbitante e non poteva perciò fornire alcuna giustificazione né al direttore di cantiere né al manutentore i quali, titolari delle rispettive posizioni di garanzia, avevano omesso di svolgere i compiti connessi all’adeguata osservanza delle misure di sicurezza, di vigilanza e formazione oltre che di verifica puntuale del rispetto delle norme di prevenzioni degli infortuni.
Tanto più che il predetto operaio non aveva mai svolto quel compito, non avendo alcuna formazione in materia di macchine operatrici e riparazione. Pertanto, non avrebbe dovuto essere adibito come assistente o coadiuvante alle operazioni di manutenzione che lo avrebbero comunque messo in contatto con un macchinario così potenzialmente rischioso e complesso non avendo il bagaglio tecnico adeguato per apprezzarne i pericoli insiti.
Il ricorso è stato perciò rigettato e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
DANNO DIFFERENZIALE: CRITERI PER IL CALCOLO IN CASO DI INFORTUNIO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui