Respinto il ricorso di un paziente che lamentava un danno dal proprio dentista. Per la Cassazione la causa del fallimento delle cure odontoiatriche andava ricercata nella condotta del danneggiato stesso

Non spetta al paziente l’onere di provare l’esistenza di un nesso di causa tra il danno e l’opera del sanitario. Tuttavia, ai fini dell’accertamento di tale responsabilità assume particolare rilievo la condotta del danneggiato, nonché la valutazione delle pregresse condizioni dello stesso, fino ad escludere ogni particolare ipotesi di colpevolezza in capo al sanitario.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con l’ordinanza n.17405/2016 ribaltando totalmente un prevalente orientamento giurisprudenziale che addossava l’onere della prova in capo al paziente.

Gli Ermellini si sono pronunciati, nello specifico, sul contenzioso tra un paziente e il proprio medico odontoiatra. Il professionista era accusato di aver malamente eseguito le cure dentarie oggetto del contratto di prestazione d’opera professionale stipulato. Il cliente, a causa di tali errori medici, lamentava di essere stato costretto a dover ricominciare daccapo l’intera cura.

Per tale motivo chiedeva la risoluzione del contratto, la restituzione del corrispettivo e la condanna del dentista al risarcimento dei danni.

La domanda era stata respinta sia in primo grado che in appello. I Giudici del merito non avevano infatti ritenuto sussistente un valido nesso di causa tra l’opera del medico e gli inconvenienti lamentati.

La decisione è stata confermata anche dai Giudici della Suprema Corte. Gli Ermellini hanno infatti ribadito il principio secondo il quale, non spetta al paziente l’onere di provare il nesso eziologico tra il danno e l’opera del medico. Tuttavia, la Cassazione ha dovuto prendere atto di quanto affermato in facto, con autonoma motivazione, dal Giudice a quo: la causa del fallimento delle cure eseguite dal convenuto non andava ricercata nell’opera di questi, ma in fattori naturali (malocclusione) o nella condotta dello stesso patente. In ogni caso, l’opera dell’odontoiatra era avvenuta nel rispetto della diligenza prescritta dalle leges artis.

Per un maggiore approfondimento si invita a leggere l’articolo “Responsabilità dell’odontoiatra: è rilevante la condotta del paziente?” dell’avv. Sabrina Caporale.

 

Leggi anche:

RESPONSABILITÀ MEDICA DEL DENTISTA, QUANDO C’È RISARCIMENTO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui