Si era assentato due volte dalla postazione di guida, anche se per brevi periodi di tempo. Respinto il ricorso del conducente del treno 

E’ legittimo il licenziamento del conducente del treno che abbandoni la sua postazione, sia pure per brevissimo tempo. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 20931/2018 pronunciandosi sul contenzioso tra l’addetto alla guida di un Freccia Argento e la società Trenitalia.

In primo grado il Tribunale aveva accolto l’opposizione del dipendente al provvedimento disciplinare espulsivo, ma la sentenza era stata ribaltata in appello. Secondo la Corte territoriale, infatti, il conducente aveva esposto il treno e i suoi passeggeri al pericolo di un incidente, a nulla rilevando il fatto che il danno non si fosse concretizzato. La sua condotta, secondo l’azienda, era assolutamente vietata dal regolamento e integrava la fattispecie di cui all’art. 64 del CCNL, dal punto di vista materiale e psicologico

L’uomo, nello specifico, si era assentato la prima volta per richiedere un quotidiano e la seconda per ordinare un drink.

Risultava incontestato, che in entrambi i momenti il treno viaggiasse a una velocità di almeno 250 km/h. Il conducente del treno, peraltro, era l’unico presente all’interno della cabina di guida.

Il Giudice a quo aveva ritenuto poi che l’elemento psicologico fosse integrato dalla consapevolezza della violazione. La lunghissima esperienza vantata dal dipendente, infatti, lo rendeva ben consapevole dei rischi a cui avrebbe esposto i 400 passeggeri del treno. Alcuni di questi, peraltro, seduti nel vagone di prima classe, avevano notato l’abbandono del posto di guida.

Il lavoratore si era quindi rivolto alla Suprema Corte lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto incontestata la circostanza che il treno viaggiasse a oltre 250 km/h. A suo giudizio uno dei due allontanamenti si era concretizzato subito dopo la ripartenza da una stazione e pertanto la velocità non poteva essere elevata.

Sarebbe stata inoltre inammissibile il rilievo mosso alla nozione di “abbandono del posto di lavoro”.

Questa, secondo il Manuale di Mestiere Processo Condotta si riferirebbe all’allontanamento dalla postazione di conduzione per un periodo di tempo rilevante o quantomeno tale da perdere il controllo della guida.

Infine il Giudice d’appello non avrebbe tenuto conto che nella cabina di conduzione del locomotore era operanti tre sistemi di sicurezza. La società, peraltro aveva sottoscritto un accordo sindacale con il quale assicurava la totale copertura della sicurezza del convoglio da parte dei sistemi automatici. Elementi, questi, che dunque avrebbero escluso la consapevolezza del conducente di mettere in pericolo la vita dei passeggeri.

I Giudici Ermellini, tuttavia, ha ritenuto di respingere complessivamente i motivi del ricorso.

Le argomentazioni relative alla velocità del treno, per la Cassazione, mancavano infatti di decisività e specificità.

Quanto alla valutazione dell’abbandono del posto di lavoro, invece, essa si fondava sulla nozione contenuta nel regolamento aziendale. Questo non era stato né trascritto, né indicato specificamente tra i documenti prodotti.

Per quanto concerne, infine le doglianze relative alla sussistenza dell’elemento psicologico del dolo, i Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale. Il Giudice a quo, in particolare, aveva osservato che “l’ipotesi contrattuale prevede una condotta di mero pericolo”. Un comportamento, dunque, che sul piano soggettivo dell’elemento psicologico, è integrato dal dolo generico, ovvero dalla consapevole scelta di violare il regolamento. Irrilevante, in tal senso, che il comportamento fosse dettato o meno dallo scopo specifico di arrecare un forte pregiudizio all’azienda o a terzi. Da qui la decisione di respingere il ricorso, in quanto infondato.

 

Leggi anche:

MESSAGGI SU WHATSAPP: POSSONO VALERE COME PROVA PER IL LICENZIAMENTO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui