La verificazione storico-fattuale di un “danno ingiusto” obbliga chi ha commesso il fatto generatore a risarcire il danno. Questo il portato dell’art. 2043 del codice civile. Il concetto di danno enucleabile dalla norma ridetta è, dunque, duplice: danno-evento, inteso quale lesione della situazione giuridica protetta dall’ordinamento e danno-conseguenza come insieme dei pregiudizi originati dalla lesione medesima. 

In siffatto contesto, in disparte le riflessioni circa la natura della “sfera giuridica” dalla cui lesione si origina l’obbligo risarcitorio (diritti soggettivi, situazioni relazionali di diversa struttura o, addirittura – per come emerge in alcune recenti pronunce – interessi legittimi)  a norma dell’art. 185, II comma, del codice penale “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale (2059), obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. 

La regola rappresenta il completamento della tutela risarcitoria ordìta dal codice civile sotto lo specifico profilo del ristoro dei danni quando essi appaiano conseguenza di fattispecie delittuose. Il danno ex delicto, pur non identificandosi con l’evento, viene costantemente qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come conseguenza necessaria dell’evento stesso (Cass. Sez. V, 6.12.2010, n. 43363). Orbene, il danno subito in conseguenza della uccisione di un prossimo congiunto, qualificato come danno-conseguenza di natura non patrimoniale, si sostanzia nel danno biologico-psichico autonomamente sofferto dai prossimi congiunti. In altre parole, trattasi di un danno patrimoniale e morale che questi ultimi soffrono in ragione del decesso del proprio congiunto: si riconosce al reato una duplice valenza offensiva che lede, in primis, il bene vita della vittima e, in secondo luogo, la definitiva perdita di un rapporto di affectio familiaris.

Così, stante la propagazione intersoggettiva delle conseguenze dell’illecito, la Corte di Cassazione, richiamandosi all’art. 2 Cost. in materia di intangibilità della sfera affettiva, ha riconosciuto la natura iure proprio del diritto risarcitorio legato al danno in parola. (cfr. Cass. 23725/2008 -(1)).  Va da sé che resta risarcibile, nel caso in parola, anche il danno patrimoniale che discenda dalla perdita economica quale diretta conseguenza dell’exitus del congiunto, laddove ad esempio, dall’esistenza in vita, discendessero al superstite vantaggi economici di sorta. Nel definire, poi, il novero dei soggetti legittimati ad esperire le suddette azioni risarcitorie e restitutorie, la giurisprudenza costante precisa la superfluità tanto della qualità di eredi, quanto dello stato di convivenza con la vittima, affermando altresì l’irrilevanza dell’assenza di uno stretto rapporto di sangue con il soggetto passivo del reato(2) e spingendosi finanche a riconoscere alla famiglia naturale(3) il diritto al ristoro in parola.

Nel quadro finora delineato è d’uopo segnalare infine che, in caso di uccisione di un familiare occorsa al termine di una lunga agonia(4), ai prossimi congiunti superstiti non spetta esclusivamente il diritto iure proprio di veder risarciti i danni patrimoniali e morali cagionati dall’evento, ma gli stessi saranno legittimati, stavolta iure hereditatis, anche ad agire per veder risarcito il danno biologico cosiddetto terminale subito dalla vittima. La tutela apprestata dal nostro ordinamento a questa tipologia di danno trova, d’altro canto, ulteriore conferma all’interno del codice di rito penale, laddove, all’art. 74, viene consentito ai prossimi congiunti lesi dall’illecito penale di esercitare l’azione civile restitutoria e risarcitoria per danno ex delicto anche in sede penale.

NOTE – (1) In particolare si ritiene leso il diritto “della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia”. (2) Sul punto si vedano Cass. Sez. III, 11.7.2013, n. 29735, Cass. Sez. IV 25.5.2012, n. 20231. (3) Cass. Sez. III 16.6.2014, n. 13654. (4) Si noti sul punto il recente intervento delle SS.UU. Civili del 22.7.2015 n. 15350.

Avv. Giuseppe Belcastro

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