La violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione e legittima l’esercizio di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti 

Nato da una relazione intrapresa dai genitori fuori dal matrimonio, non era mai stato riconosciuto dal padre che, dopo il compimento del primo anno di età aveva interrotto ogni rapporto con lui e con la madre, sposandosi con un’altra donna.
Il ragazzo era successivamente stato riconosciuto da un altro uomo, con cui la madre si era sposata dopo essersi trasferita all’estero. Solamente all’età di 11 anni era venuto a conoscenza dell’identità del padre naturale scrivendogli una lettera ma ricevendo una risposta in cui l’uomo, tramite il suo legale, dichiarava di non aver mai conosciuto la madre.
Il figlio aveva quindi impugnato il riconoscimento effettuato dal marito della madre vedendo accolta la propria istanza e riacquistando il cognome della donna. Inoltre, aveva agito in giudizio nei confronti del padre naturale, nel frattempo deceduto, per ottenere il risarcimento del danno morale subito a seguito della condotta posta in essere dall’uomo che gli aveva negato l’affetto paterno oltre a non aver mai provveduto al proprio mantenimento.
Nonostante l’opposizione da parte degli eredi del padre naturale, il Tribunale di Cagliari, con una sentenza dello scorso gennaio, ha ritenuto di dover riconoscere le ragioni del ricorrente accogliendone le pretese. Per il Giudice, infatti, gli accertamenti effettuati in corso di causa, nonché nel corso del precedente procedimento di disconoscimento della paternità, avevano dimostrato l’effettivo rapporto di sangue tra il figlio e l’uomo che aveva rifiutato di riconoscerlo e di mantenerlo.
Oltre alle dichiarazioni della madre, che riconosceva di aver avuto una relazione con l’uomo in questione, la circostanza era stata confermata sia dalle dichiarazioni rese da altri parenti, sia dalle indagini mediche, che avevano dimostrato la totale compatibilità genetica dei due soggetti.
Il Tribunale, pertanto, ha accolto la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale proposta dal figlio, precisando che quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 262 del codice civile, avrebbe potuto aggiungere il cognome del padre a quello della madre (anteponendolo o sostituendolo allo stesso). Accolta anche la domanda risarcitoria, con il riconoscimento della responsabilità del padre naturale che, pur essendo pienamente consapevole della propria paternità, si era completamente disinteressato del figlio dopo un anno dalla nascita.
Il Giudice, in particolare, ha richiamato una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 3079/2015), in cui gli Ermellini precisavano che “il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione – oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole”.

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