La CTU medico-legale rappresenta il raccordo fra la cultura medica e quella giuridica, che passa necessariamente per il tramite del medico legale.

Il ricorso da parte dell’Autorità Giudiziaria, sia in sede civile sia in sede penale, all’ausilio di medici legali è prassi assai antica e diffusa sia in regimi di tipo inquisitorio sia in regimi di tipo accusatorio.
Nel nostro sistema processuale si parla di «perizia» in sede penale, di «consulenza tecnica» in sede civile. Ambedue gli istituti hanno acquisito nel tempo una rilevanza crescente e sempre più importante, stante il continuo espandersi del dominio tecnico-scientifico in tutti gli aspetti del sociale e, così, della rilevanza della c.d. “prova scientifica”.
Nei processi civili o giuslavoristici aventi ad oggetto questioni previdenziali, infortunistiche ed assicurative, nonché nei giudizi di responsabilità medica, si può affermare che la CTU medico-legale rappresenta un ausilio indispensabile, dunque il raccordo fra la cultura medica e quella giuridica passa necessariamente per il tramite del medico legale che, spesso, può anche essere affiancato ad uno specialista del settore oggetto delle questioni tecniche da decidere (ad esempio, un chirurgo o urologo o ginecologo, ecc.).
A seguito dell’entrata in vigore prima del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con L. n. 189/2012, ( c.d. Decreto Balduzzi) poi con la Legge Gelli n.24 del 03/2017, con il suo richiamo alle «linee guida», l’interferenza anche in campo penale, e la maggior rilevanza del grado della colpa, il ruolo del medico legale nei procedimenti di responsabilità medica e la delicatezza della terminologia da utilizzarsi nelle relazioni sono ulteriormente aumentati.

2. Nomina del CTU

Le norme che disciplinano l’attività del consulente sono gli artt. 61 ss c.p.c., nonché gli artt.191 ss c.p.c. A norma dell’art. 61 c.p.c., quando è necessario il giudice può farsi assistere, per il compimento dei singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti tecnici.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritti in albi speciali formati in base alle disposizione del c.p.c. (cfr. disp. att. c.p.c. capo II artt. 13 e ss).
L’art. 22 disp. att. c.p.c. prevede che gli incarichi peritali siano conferiti “normalmente” a coloro che sono iscritti all’Albo del Tribunale alla cui circoscrizione appartiene il Giudice, norma a carattere ordinatorio, derogabile tramite richiesta espressa di autorizzazione al Presidente del Tribunale, la cui violazione non è tuttavia prevista quale nullità e dunque non è sanzionabile.
L’art. 23 disp. att. c.p.c., pone tuttavia un limite numerico agli incarichi conferibili a ciascun CTU in quanto impone al Presidente del Tribunale di vigilare, affinché a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall’ufficio e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenze del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
Tale vigilanza richiesta al Presidente del Tribunale, che, comunque, non riguarda sicuramente la validità degli incarichi conferiti e delle consulenze, non pare poter investire risvolti di nullità degli accertamenti processuali. A norma dell’art. 191 c.p.c., nei casi in cui disponga una consulenza tecnica d’ufficio il Giudice nomina un solo consulente.
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
Il caso di grave necessità è rimesso alla valutazione del giudice ed è ravvisabile quando occorre di effettuare accertamenti particolarmente complessi che non possono essere fatti da un solo consulente, afferendo a discipline diverse. In tal caso la legge detta una disciplina particolare anche in materia di compenso al CTU (cfr. art. 53, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Nella prassi è d’uso nominare collegi peritali in materia di responsabilità medica, per l’opportunità di affiancare al medico-legale, che dovrebbe fungere da “ponte” fra gli aspetti tecnici e quelli giuridici della controversia, un clinico esperto nel settore specialistico di riferimento.
Si è sempre affermato che le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico di ufficio abbiano carattere ordinatorio e finalità soltanto direttive, restando affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice la nomina di tale ausiliario anche con riferimento alla categoria professionale di appartenenza ed alla specifica qualificazione e che, pertanto, l’inosservanza delle norme predette non produca nullità del processo, non avendo esse carattere cogente, neanche per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in quanto l’obbligo – ex art. 146 disp. att. c.p.c. – di includere nell’albo dei consulenti per i processi relativi a domande di dette prestazioni i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro è imposto all’organo che presiede alla formazione dell’albo, ma non limita il potere e la discrezionalità del giudice (Cass., sez. lav., n. 481/1986, n. 3091/1982, n. 412/1982, n. 275/1987, n. 121/1990).
La scelta dell’ausiliario è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., sez. II, 5473/2001) e l’eventuale inosservanza dei criteri fissati dall’art. 61 c.c. e art. 22 disp. att. c.p.c. con l’affidamento dell’incarico a consulente iscritto ad altro tribunale o non iscritto a nessun albo non incide sulla validità della consulenza tecnica (Cass., sez. lav., n. 1074/1983).
L’attuale obbligo di iscrizione di tutti i Consulenti al ReGIndE condiziona il profilo dell’accesso del CTU all’albo dei Consulenti, non pare incidere sul piano della validità processuale, è senz’altro suscettibile di creare difficoltà pratiche quando al medico-legale, tendenzialmente iscritto all’albo dei CTU, venga affiancato uno specialista clinico, che non sempre lo è.

3. Poteri e limiti del Ctu

La finalità propria della consulenza tecnica d’ufficio, in generale, è quella di aiutare il giudice nella valutazione di elementi probatori già acquisiti nel processo o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche (c.d. CTU “deducente”); pertanto secondo il costante insegnamento del Giudice di Legittimità il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto, ignote, possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche e non sia raggiungibile attraverso altri mezzi di prova (c.d. CTU “percipiente”).
In questi casi eccezionali la consulenza tecnica medico-legale (che in linea di massima, non costituisce mezzo di prova, ma strumento per la valutazione della prova acquisita) diventa una fonte oggettiva di prova poiché si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Tale è il caso in cui al CTU venga demandata un’ispezione corporale giudiziale, ovvero la CTU immunoematologica svolta nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità al fine di stabilire eventuali compatibilità genetiche (cfr. Cass. civ., sez I, 17 giugno 1992, n. 7465) o la CTU volta ad accertare lo stato di incapacità naturale (cfr. Cass. civ., sez II, 31 marzo 1990, n. 2629) ovvero quegli stati fisici e psichici rilevanti agli effetti della declaratoria di interdizione, inabilitazione o della nomina dell’amministratore di sostegno.
Si afferma in taluna giurisprudenza che appartenga al novero delle attività di accertamento e percezione di fatti anche la CTU medico-legale diretta ad accertare gli esiti psico-fisici di eventi infortunistici (così ad es. Cass. civ., sez. lav., 17 agosto 2000, n. 10916), affermazione che, tuttavia, se può avere un senso con riferimento all’ipotesi di valutazione di un aggravamento di una malattia professionale, non è pertinente alle ipotesi di responsabilità civile ordinaria per infortunio sul lavoro, in cui comunque l’accertamento tecnico deve essere preceduto da precise allegazioni e prove circa il sinistro, le lesioni e gli altri fatti rilevanti giuridicamente.
In definitiva, durante la fase processuale, il Giudice non è tenuto nemmeno in materia medico-legale ad attenersi alle conclusioni rese dal CTU, anzi, deve vagliarle al fine di verificare il rispetto delle regole processuali, l’autorevolezza scientifica del CTU, la verosimiglianza del rispetto dei canoni fondamentali della scienza medico legale o dei protocolli e delle linee guida, la coerenza logica della sua motivazione, eventualmente dissentendone con motivata valutazione ovvero chiamando il CTU a chiarimenti o rinnovando la CTU previa sostituzione dell’ausiliario.

4. Relazione tecnica del Ctu

La relazione tecnica del Ctu, deve consistere in un elaborato scritto, scritto con linguaggio tecnico “adattato”, per quanto possibile, alla comprensibilità dei giuristi e comprendente:
– incarico (data del conferimento, dati identificativi dell’Autorità che ha conferito l’incarico, dati identificativi del fascicolo e delle parti, il quesito, la nomina dei consulenti di parte);
– resoconto delle attività svolte con le parti/c.t.p. (riunioni, verbali, accordi, ecc.);
– dati anamnestici relativi all’oggetto della perizia ;
– documenti clinici disponibili, non disponibili ed esaminati;
– esame obiettivo del periziando (vivente) o esame esterno o autoptico (se cadavere);
– esami clinici disposti e loro esito;
– discussione del caso con le considerazioni medico-legali di tutti gli elementi acquisiti;
– epicrisi (giudizio conclusivo) contenente le conclusioni, consistenti nella sintetica risposta ai quesiti;
– discussione del caso, ovvero commento alle eventuali osservazioni dei CTP alla “bozza”, discussione delle questioni sollevate e risposta motivata.
L’elaborato tecnico deve rispettare i requisiti fondamentali della metodologia medico-legale e così deve essere improntata a rigorismo obiettivo ed alla conoscenza della questione giuridica sottesa all’accertamento tecnico.
Nella relazione il CTU deve espressamente e chiaramente esporre la spiegazione scientifica delle varie fasi della catena causale che hanno condotto ad un certo evento, onde consentire al giudice l’esercizio del suo giudizio sulla causalità giuridica, che, tuttavia, non sempre coincide con la causalità scientifica, specialmente nei casi di illeciti omissivi.
Secondo l’impostazione classica, fermo restando che l’accertamento del nesso di causalità giuridico-materiale è regolato dagli artt. 40 e 41 c.p., la criteriologia medico-legale di accertamento del nesso causale fra un certo accadimento storico – antecedente ed un dato effetto fisico peggiorativo, si fonda sull’utilizzo dei seguenti principi:
– criterio cronologico (secondo cui l’antecedente deve sempre precedere l’evento lesivo o dannoso, l’intervallo fra i due eventi deve essere sufficiente ed adeguato in base alle leggi scientifiche note, al fine dell’ammissione del nesso causale in concreto);
– criterio qualitativo (che si fonda sulla comparazione delle specifiche caratteristiche qualitative dell’antecedente e dell’evento dannoso);
– criterio quantitativo (che si fonda sulla valutazione della forza ed idoneità lesiva del mezzo lesivo in comparazione con la resistenza organica della vittima;
– criterio modale o patogenetico(consistente nella comparazione fra la sede anatomica colpita, la modalità lesiva della forza traumatica, l’evoluzione della lesione;
– criterio della continuità fenomenologica (secondo cui, fermi restando gli altri criteri, il medico legale verifica la continuità eventuale delle manifestazioni cliniche correlate fra loro );-
criterio di ammissibilità scientifica (consistente nella raccolta e studio della letteratura scientifica sull’argomento);
-criterio epidemiologico-statistico (che valuta la probablità statistica basata su indagini epidemiologiche scientifiche riconosciute); criterio circostanziale (che si fonda sulla valutazione della reale esistenza storica dell’antecedente in esame);
– criterio clinico-anamnestico (che si fonda sullo studio diretto del periziato e sull’anamnesi clinica);
– criterio anatomo-patologico (utilizzato prevalentemente per la valutazione delle cause di decesso nelle autopsie giudiziarie, si fonda sullo studio dei reperti e degli esami morfologici;
– criterio di esclusione (consiste nell’eliminazione teorica delle possibili diverse cause dell’evento, tramite il metodo della diagnosi differenziale e della valutazione controfattuale).
Se il quesito comprendeva la valutazione medico-legale del danno alla salute, il CTU deve fornire espressa indicazione delle tabelle medico-legali applicate per la valutazione del danno permanente nel caso concreto (tabelle INAIL o tabelle ANIA, ovvero tabelle normative – artt. 138 e 139 Cod. Ass.), della durata dell’invalidità temporanea e dei criteri medico-legali impiegati per il calcolo dei baremes indicati, in caso di pluralità di menomazioni concorrenti in caso di quadro clinico complesso; in caso di danno lieve da sinistro stradale che abbia dato esito ad una c.d. “micropermanente” dovrà applicare le tabelle normative.
Qualora il quesito attenga alla responsabilità medica, è bene che il CTU si esprima senz’altro in merito al grado della colpa, a seguito della già menzionata L. Gelli n.24 del 08 marzo 2017, ed in merito alle linee-guida rilevanti.

Avv. Benito De Siero

 
 
 
 
 
 
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4 Commenti

  1. Due medici legali del nord, esimi professori, esperti di bareme e risk managment nominati dall’assicurazione e a cui mi sono sottoposta a visita … volatilizzati … x l’assicurazione ora comparsa di un altro medico legale, del centro italia, insieme al suo ausiliario specialista, esimio professore, sempre del centro italia, esperto della materia e noto per aver scritto libri di testo della materia che io ho usato citandolo molte volte nelle memorie depositate per smonatere una perizia, con tanto di bibliografia e linee guida, che in un atp ridicola e diciamo con errate interpretazioni per non dire altro (vedere sotto) in mia presenza non hanno proferito parola ….. nomina di un ctu medico legale del tribunale che ha rifutatato per incombenze lavorative, rinomina di altro CTU anch’esso impossibilitato a prendere il caso (tutti professori noti e esperti del campo) e finalmente nomina di un medico legale che accetta ma il cui ausiliaro (noto esperto e professore anch’esso rivela un incompatibilità a una settimana neanche dalla visita). Finalmemte un ausiliaro del medico legale che accetta ……. e quindi si procede. Per far capire allego la mia storia e alcune valutazioni dei vari esperti…
    Violenza ostetrica e danni che perdurano .. forse perchè è ora che venga resa pubblica? si vedrà?
    Questa è la mia storia ……
    Eventi in breve: travaglio con bambino fermo a -2/-1 con decelerazioni da ore, comparsa di una bradicardia e, durante i 20 minuti di bradicardia, sempre con feto fermo a -2/-1 per doppio giro di cordoni (al collo e a bandoliera) e testa deflessa, somministrazione di ossitocina (il ctg riporta contrazioni valide durante la bradicardia e in tutta la registrazione), posizionamento di ventosa (controindicata per la stazione del feto e ctg) con ampia episiotomia + kristeller (ciò è quello che risulta nel partogramma e nella laconica documentazione clinica). Risultato: pavimento pelvico distrutto, lacerazioni e rottura dei muscoli, sfinteri interno ed esterno danneggiati, incontinenza anale e urinaria a vita non emendabile da nessun intervento; perdita di oltre un litro di sangue; severo disturbo post traumatico da stress in terapia a distanza di anni e ancora presente etc… Al ritiro della cartella, nascosti i 20 minuti di bradicardia (i numeri non erano consecutivi, ma il tracciato ictu oculi sì) e altri fogli della cartella ricomparsi (dopo lettera di avvocato e segnalazione) con scusa banale della struttura ..
    Il CTU, in atp della causa intrapresa, per i gravi danni subiti a causa di un parto incongruo (in una struttura di III livello di assistenza) da me primipara nelle considerazioni medico legali, inizia con questo incipit: “..questo caso si riferisce a problematiche perineali, caratterizzate da incontinenza … che ha permesso la nascita del piccolo … senza alcun danno ipossico …”. Incipit dove si evince la totale indifferenza e disinteresse per la salute della donna partoriente, in un periodo storico ed in un paese ad alta assistenza sanitaria, in cui sempre di più si sta affermando (nella letteratura medica, nelle linee guida NICE etc … e non solo) l’importanza del benessere della diade madre feto per uno sviluppo psico-fisico normale del bambino e dell’intera famiglia nonché per la promozione della natalità. Il CTU, nella sua valutazione, che dovrebbe basarsi sulla documentazione, sulle linee guida, sulla best practice e non su “opinioni e ricostruzioni” come se fosse presente in sala parto, sottovaluta e non considera sia i danni strumentalmente riportati sia quello che c’è descritto in cartella; non rende il giusto valore a dati come il valore di pH di 7.06 e un difetto di base oltre -13 dell’ EGA cordonale, fraintende quello che la paziente riferisce, sbaglia a rilevare la sede (scusata poi come un errore materiale) e la dimensione di un danno nonostante la presentazione di una rilevazione strumentale e di una visita specialistica, non considera la documentazione clinica nella sua completezza durante l’analisi e la discussione, arbitrariamente afferma che il partogramma è impreciso e pertanto esegue una ricostruzione che confermi la sua tesi ponendo lui orari mancanti di manovre e visite.
    Utilizza, in maniera confondente, la salute di una sola componente (il feto, peraltro nato con degli outcome – indice apgar, ipotermia, pH [7.06], difetto di basi [-13.6] – ai limiti di una paralisi cerebrale), come indicatore di correttezza dell’applicazione della ventosa + kristeller + episotomia + ossitocina, senza che ciò sia sostenuto da alcuna letteratura scientifica, linea guida e best practice medica non considerando che il gold standard di un parto è il benessere del binomio madre-feto, il tutto per scusare quel tipo di parto medievale e causa di danni irreparabili alla vita di una donna scelto per errore e sottovalutazione delle indicazioni cliniche invece di eseguire un cesareo, che in quelle condizioni, era come da linee guida e best practice, il parto indicato per le sopraggiunte anomalie del travaglio sia meccaniche che cardiotocografiche. Si spinge inoltre, per trovare una giustificazione, a dire che la gravidanza e il parto vaginale sono una “condizione parafisiologica” (cioè che derogano dalla fisiologia) e, mancando il consenso ad ogni atto medico che è stato imposto, parla in modo generale di un ‘urgenza/emergenza di cui non vi è traccia sulla documentazione clinica (che invece dimostra un parto i cui problemi erano già difatti visibili molto tempo prima e colpevolmente trascurati). Vi sarebbe molto altro da dire su questa, ma come chicca finale, riporto la conclusione dove si sostiene che, essendo la paziente un medico, quindi gioco forza edotta dei rischi, (a questo punto, mi verrebbe da dire, di tutte le specialistiche medico-chirurgiche!!!) il consenso ha un’ importanza relativa, per arrivare in un secondo tempo a dire che al limite è stato richiesto orale (non vi è alcuna documentazione in cartella che attesti l’avvenuto flusso informativo anche verbale, come il codice deontologico impone e la normativa regionale e nazionale richiedono).
    A scanso di equivoci, il ctu (del mio caso) è uno specialista in medicina legale insieme ad un ausiliario specialista della materia nonché direttore di struttura …. è questo che lascia sconcertati. Ulteriore sconcerto è cio ha scritto un altro ctu, nonché specialista di medicina legale ed esperto di risk management, insieme al suo ausiliario specialista della materia responsabile di struttura in pensione, i quali hanno invertito i valori del pH e difetto di basi tra l’arteria e la vena ombelicale per dimostrare la loro tesi, nonché hanno ridefinito l’anatomia del bacino della donna arrivando a dire che attualmente ci voglio 10 minuti per creare il vuoto con la ventosa.. forse quella di malmstrom del 1954! … oltre ad altre …definiamo “imprecisioni scientifiche”… ………giudicate voi, questi sono i risultati della riduzione del cesareo…….. una collega che oltre aver subito un danno inemendabile che le ha distrutto la vita sociale e lavorativa deve anche leggere simili affermazioni e abnormità che si commentano da sole .. questa è parte delle mia storia ….visti i procedimenti in corso …… ma vi è molto di più che per ora non posso ancora pubblicare …..

  2. “CTU: è prova o strumento per la valutazione della prova acquisita?”…. dubbi !!!… con quali CTU … con quale competenza …. e altro… Espongo il mio caso:
    Due medici legali del nord, esimi professori, esperti di bareme e risk managment nominati dall’assicurazione e che dopo avermi visita stranamente si sono volatilizzati e sono stati sostituiti dall’assicurazione .. … in seguito x l’assicurazione comparsa di un altro medico legale, del centro Italia, insieme al suo ausiliario specialista, esimio professore, sempre del centro Italia, esperto della materia noto per aver scritto libri di testo che io ho usato citandolo molte volte nelle memorie depositate per smontare le perizie, con tanto di bibliografia e linee guida. Una atp ridicola, e diciamo con errate interpretazion,i per non dire altro (vedere sotto) dove i due ultimi professionisti scelti dall’assicurazione , in mia presenza non hanno proferito parola davanti al CTU dell’atp ….. nomina di un CTU medico legale del tribunale che ha rifiutato per incombenze lavorative!!!, rinomina di altro CTU anch’esso impossibilitato a prendere il caso!!!! (tutti professori noti e esperti del campo) e finalmente nomina di un medico legale che accetta ma il cui ausiliario (noto esperto e professore anch’esso rivela un incompatibilità a una settimana neanche dalla visita!!!). Finalmente un ausiliario del medico legale che accetta ……. e quindi si procede. Per far capire allego la mia storia e alcune valutazioni dei vari esperti… Violenza ostetrica e danni che perdurano …. fino a quando???
    Questa è la mia storia ……
    Eventi in breve dalla documentazione clinica: travaglio con bambino fermo a -2/-1 con decelerazioni da ore, comparsa di una bradicardia e, durante i 20 minuti di bradicardia, sempre con feto fermo a -2/-1 per doppio giro di cordoni (al collo e a bandoliera) e testa deflessa, somministrazione di ossitocina (il ctg riporta contrazioni valide durante la bradicardia e in tutta la registrazione), posizionamento di ventosa (controindicata per la stazione del feto e ctg) con ampia episiotomia + kristeller (ciò è quello che risulta nel partogramma e nella laconica documentazione clinica). Risultato: pavimento pelvico distrutto, lacerazioni e rottura dei muscoli, sfinteri interno ed esterno danneggiati, incontinenza anale e urinaria a vita non emendabile da nessun intervento; perdita di oltre un litro di sangue; severo disturbo post traumatico da stress in terapia a distanza di anni e ancora presente etc… Al ritiro della cartella, nascosti i 20 minuti di bradicardia (i numeri non erano consecutivi, ma il tracciato ictu oculi sì) e altri fogli della cartella ricomparsi (dopo lettera di avvocato e segnalazione) con scusa banale della struttura ..
    Il CTU, in atp della causa intrapresa, per i gravi danni subiti a causa di un parto incongruo (in una struttura di III livello di assistenza) da me primipara nelle considerazioni medico legali, inizia con questo incipit: “..questo caso si riferisce a problematiche perineali, caratterizzate da incontinenza … che ha permesso la nascita del piccolo … senza alcun danno ipossico …”. Incipit dove si evince la totale indifferenza e disinteresse per la salute della donna partoriente, in un periodo storico ed in un paese ad alta assistenza sanitaria, in cui sempre di più si sta affermando (nella letteratura medica, nelle linee guida NICE etc … e non solo) l’importanza del benessere della diade madre feto per uno sviluppo psico-fisico normale del bambino e dell’intera famiglia nonché per la promozione della natalità. Il CTU, nella sua valutazione, che dovrebbe basarsi sulla documentazione, sulle linee guida, sulla best practice e non su “opinioni e ricostruzioni” come se fosse presente in sala parto, sottovaluta e non considera sia i danni strumentalmente riportati sia quello che c’è descritto in cartella; non rende il giusto valore a dati come il valore di pH di 7.06 e un difetto di base oltre -13 dell’ EGA cordonale, fraintende quello che la paziente riferisce, sbaglia a rilevare la sede (scusata poi come un errore materiale) e la dimensione di un danno nonostante la presentazione di una rilevazione strumentale e di una visita specialistica, non considera la documentazione clinica nella sua completezza durante l’analisi e la discussione, arbitrariamente afferma che il partogramma è impreciso e pertanto esegue una ricostruzione arbitraria che confermi la sua tesi ponendo lui orari mancanti di manovre e visite.
    Utilizza, in maniera confondente, la salute di una sola componente (il feto, peraltro nato con degli outcome – indice apgar, ipotermia, pH [7.06], difetto di basi [-13.6] – ai limiti di una paralisi cerebrale), come indicatore di correttezza dell’applicazione della ventosa + kristeller + episotomia + ossitocina, senza che ciò sia sostenuto da alcuna letteratura scientifica, linea guida e best practice medica non considerando che il gold standard di un parto è il benessere del binomio madre-feto, il tutto per scusare quel tipo di parto medievale e causa di danni irreparabili alla vita di una donna scelto per errore e sottovalutazione delle indicazioni cliniche invece di eseguire un cesareo, che in quelle condizioni, era come da linee guida e best practice, il parto indicato per le sopraggiunte anomalie del travaglio sia meccaniche che cardiotocografiche. Si spinge inoltre, per trovare una giustificazione, a dire che la gravidanza e il parto vaginale sono una “condizione parafisiologica” (cioè che derogano dalla fisiologia) e, mancando il consenso ad ogni atto medico che è stato imposto, parla in modo generale di un ‘urgenza/emergenza di cui non vi è traccia sulla documentazione clinica (che invece dimostra un parto i cui problemi erano già difatti visibili molto tempo prima e colpevolmente trascurati). Vi sarebbe molto altro da dire su questa, ma come chicca finale, riporto la conclusione dove si sostiene che, essendo la paziente un medico, quindi gioco forza edotta dei rischi, (a questo punto, mi verrebbe da dire, di tutte le specialistiche medico-chirurgiche!!!) il consenso ha un’ importanza relativa, per arrivare in un secondo tempo a dire che al limite è stato richiesto orale (non vi è alcuna documentazione in cartella che attesti l’avvenuto flusso informativo anche verbale, come il codice deontologico impone e la normativa regionale e nazionale richiedono).
    Ulteriore sconcerto è cio ha scritto un altro ctu, nonché specialista di medicina legale ed esperto di risk management, insieme al suo ausiliario specialista della materia responsabile di struttura in pensione, i quali hanno invertito i valori del pH e difetto di basi tra l’arteria e la vena ombelicale per dimostrare la loro tesi, nonché hanno ridefinito l’anatomia del bacino della donna arrivando a dire che attualmente ci voglio 10 minuti per creare il vuoto con la ventosa.. forse quella di malmstrom del 1954! … oltre ad altre …definiamo “imprecisioni scientifiche”… . una collega che oltre aver subito un danno inemendabile che le ha distrutto la vita sociale e lavorativa deve anche leggere simili affermazioni e abnormità che si commentano da sole .. questa è parte delle mia storia ….visti i procedimenti in corso …… ma vi è molto di più che per ora non posso ancora pubblicare …..
    Ultima domanda, ma se io medico non ho bisogno, secondo il CTU dell’atp, che mi si chieda il consenso (quindi sappiate che i medici hanno meno diritti costituzionali), stante la mia professione … lui stante la sua professione perché si serve di un ausiliario specialista della materia in esame? Non aveva le capacità di valutare da solo il caso e la documentazione, visti anche tutti i referti strumentali eseguiti nel SSN consegnati? … siamo al ridicolo …

  3. Ctu: Valutazione per la prova acquisita,o i miei dubbi.Vi racconto la storia di mio marito,purtroppo deceduto.Nel 2000 fu operato di tumore alla vescica ,l’intervento tutto bene ,l’orologio che l’aveva operato disse che non aveva bisogno né di chemio,né di radio.Per 8 mesi tutto bene,iniziò ad avere dolori al fianco sin con febbre,fece una tac che mise in evidenza una massa che infiltrava il muscolo psoaris di sinistra,andiamo dall’urologo e ci indirizza dall’oncologo,lui come vede la tac ,dice che mio marito deve iniziare la chemio ,ma prima deve fare un ago aspirato per fare l’esame istologico,mettono un drenaggio nell’addome perchè questa massa e metá liquida e metá solida,fa i primi 6 cicli di chemio ,ma non si risolve niente ,inizia con la radio,sempre con questi drenaggi nell’addome perchè come diceva l’oncologo che era una metastasi che si era ascesuallizzata.Andiamo al2002 mio marito inizia la radio (90sedute) in tutto ciò si formano fistole sulla pancia e sul fianco sin.Siamo nel 2003 ricovero mio marito al pronto soccorso per occlusione intestinale ,gli viene praticata una colostomia,morale della favola,stenosi attinica dovuta dalla radioterapia ,che gli aveva bruciato l’intestino.Arriviamo a giugno 2006,sempre a causa di queste fistole il medico dell’ospedale Monaldi decide di fare una fistolografia,per capire da dove usciva tutto questo pus ,decide di operare,dopo 5ore di sala operatoria mi viene a dire che aveva trovato una garza sotto al rene sin dimenticata al primo int .Io voglio dire a questo oncologo se così si può definire,come ti sei potuto accanire su questa cosa se gli esami istologici hanno sempre dato esito negativo?E a questo bastardo del ctu che mi toglie le chemio e le radioterapie dal verbale dicendo che se poi le doveva fare e non le faceva?La cosa peggiore sapete cosa disse a me e mio marito?Che lui non si poteva mettere contro i colleghi.Cari dott oncologi metto solo le vostre iniziali G S B e L L dovete essere cancellati dal l’albo dei medici.Come ben sapete la chemio e la radio curano i tumori quando ci sono ,ma quando non ci sono lì fanno venire perchè ammazzano le cellule malate,ma anche quelle sane.Quello che è successo a mio marito.

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