Ecco la storia (la mia!) di un CTU ricusato perché ha prestato la sua opera come consulente di parte in processi contro il ricusatore!

Questa storia di “CTU ricusato” nasce da una nomina in Corte di Appello (come si può leggere dall’ordinanza allegata) nel mese di Aprile scorso insieme ad un infettivologo per una causa che iniziò nel 2001 che dopo essere stata respinta in primo grado ed in secondo grado era finita in Cassazione che cassava la sentenza della Corte di Appello con rinvio a questa in un collegio a diversa composizione.

Il caso trattava di un incidente stradale di un soggetto che subiva un politrauma grave e che dopo il ricovero si infettava con lo Staphylococcus aureus iniziando così un lungo calvario presente oggi dopo 23 anni (osteomielite cronica con carattere di sistemicità).

Interessante caso medico legale con un solo difetto, quello del gratuito patrocinio.

Ma non ho mai badato ai soldi nelle vesti di CTU in quanto ritengo che questa sia un’attività-missione che dovrebbe stare a cuore a tutti i medici forensi iscritti agli albi del tribunale in quanto in quelle vesti siamo veramente gli unici, insieme ai giudici, a tutelare la verità e la salute del cittadino danneggiato.

Si fissano le operazioni peritali per il 24 maggio e si espletano in tale giornata con un contraddittorio tecnico e sereno allo stesso tempo (fatto non di poco conto!) e solo dopo avere espletato tale incombenza arriva via pec all’infettivologo co-ctu l’ordinanza che potete leggere in calce.

Sono stato ricusato, malgrado la domanda sia pervenuta fuori termine, perché “stranamente” ho scritto delle relazioni contro l’azienda ospedaliera in 20 anni di attività libero-professionale e quindi tale “peccato” sarebbe il grave inconveniente predicato dai Giudici che si rifanno, nella loro ordinanza, all’art. 51 cpc che si riporta di seguito:

“Il giudice ha l’obbligo di astenersi [disp. att. 78]: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore [c.c. 343, 392], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta [36 c.c.], di un comitato [39 c.c.], di una società [2247 c.c.] o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore”.

Se da un lato il ruolo di CTU è paragonato a quello del Giudice (a quanto pare!) potrebbe far onore alla categoria, ma bisogna precisare che le cause le decide il giudice e non il ctu. Certo una perizia con le caratteristiche di scientificità e di buona valenza medico legale potrebbe condizionare fortemente il Giudice, ma se fosse la perizia “farina” di un sacco marcio e comunque non terzo, si leggerebbe ed un Giudice competente se ne accorgerebbe.

Ma vediamo quali sono i risvolti di questa faccenda.

Cominciamo col dire che anche il ctu infettivologo del collegio in questione ha fatto qualche perizia contro il “ricusatore” e quindi non avrebbe le caratteristiche di vera terzietà. Quindi i Giudici dovrebbero cercare nell’albo chi non ha mai scritto una perizia contro la struttura ricusatrice. Fatto non impossibile, ma complicato.

Continuiamo la riflessione.

Un ctu fiduciario di molte compagnie assicurative che nel suo curriculum difende strutture e le stesse compagnie per l’80% della propria attività dovrebbe essere ricusato sempre? Certo che sì secondo i Giudici “miei” ricusatori.

Beh, allora trovare periti e consulenti disponibili sarebbe veramente difficile, in quanto, per esempio, se pensassimo ai liberi professionisti che non lavorano per le strutture ospedaliere né per le compagnie, questi in un decennio di professione hanno periziato certamente contro la maggior parte delle strutture del circondario del tribunale di appartenenza. E allora che si fa?

Una soluzione? Certo, formare albi di liberi professionisti con impegno di esclusiva. Non c’è altro, a meno che ogni tribunale nomini i consulenti di altra Regione. Ma questo sarebbe solo un piccolo e non definitivo problema.

Il caso obbligato a lasciare è un bel caso medico legale in termini di valutazione del danno dove l’infezione è verosimilmente ospedaliera (non esistono concause esterne che lo possono escludere e né l’incertezza eziologica può ricadere sul paziente che non è onerato di tale prova) e la valutazione della maggiore invalidità temporanea potrebbe anche essere di 22 anni in considerazione che l’osteomielite si è cronicizzata e quindi è ancora malattia (fistole recidivanti fino a pochi mesi fa).

Un “in bocca al lupo” al nuovo ctu medico legale e al collega infettivologo che rimane nel collegio peritale pur avendo lui scritto qualche relazione contro il ricusatore.

Ma lo sapete qual è il mio dubbio? E’ che il ricusatore, che cerca di ricusare spesso i ctu, ha paura dei consulenti intellettualmente liberi, di discreta competenza e amanti della verità (seppur processuale in questi casi).

Chapeau, amici miei, ci siete riusciti. Un caro saluto dal ctu ricusato!

Leggi l’ordinanza

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

 

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