Perché? Perché se l’intervento chirurgico a cui vi siete sottoposte non soddisfa le vostre aspettative significa che o il chirurgo non vi ha detto che erano irraggiungibili o che.…non lo sapevate neanche voi quello che volevate!
Se leggete attentamente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che si allega, potete notare dei passaggi importanti espressi dai Giudici del merito avallati dagli stessi Ermellini:

  • negli interventi di chirurgia plastica, di regola, non viene preventivamente garantito il raggiungimento del risultato;
  • nella fattispecie, dall’istruttoria espletata, era emerso che nessuna conseguenza dannosa era derivata al paziente dall’intervento operatorio, ma, secondo la stessa prospettazione dell’impugnante, solo il mancato raggiungimento del risultato sperato;
  • l’appellato non aveva dimostrato che, senza la garanzia dello stesso, non si sarebbe sottoposto all’intervento.

Ora, tale ultima osservazione, che concreta un’autonoma ratio decidendi della scelta decisoria adottata — conforme, peraltro, al principio per cui, con riferimento ai danni alla salute sofferti dal paziente, spetta allo stesso dimostrare che, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti (confr. Cass. dv. 16 maggio 2013, n. 11950) — non è stata in alcun modo contestata dal ricorrente, il quale si è unicamente soffermato sull’estensione dei doveri informativi gravanti sul terapeuta.
Tali concetti stanno alla base del rapporto tra chirurgo estetico e paziente e questi (concetti) dovrebbero essere ben impressi nella mente dei medici legali e degli avvocati che portano in giudizio un cittadino perché da questa profonda conoscenza ne deriva il successo.
Ma torniamo al caso concreto.
Trattasi di intervento di chirurgia estetica che secondo gli attori non aveva apportato nessun miglioramento, mentre secondo il CTU e i convenuti si. Da questo fatto dovrebbe scaturire la domanda, ma il miglioramento ottenuto era quello desiderato dalla paziente?
E su questo punto che si doveva incentrare tutto l’atto dell’attore in quanto ciò che è stato affermato dalla giurisprudenza negli ultimi anni sul consenso informato non solo è condivisibile, ma anche “onesto”, ossia, se il danno lamentato da un paziente è legato a una incompleta informativa è il paziente stesso che deve dimostrare che se ben informato della impossibilità di garantire la certezza del risultato sperato non si sarebbe sottoposto all’intervento.
La prova potrebbe essere presuntiva in quanto trattasi di un intervento ai soli fini estetici (e non derivante da ricostruzioni chirurgiche da patologia pregressa), per cui è normale che il rapporto medico paziente sia definito, in tali casi, come una obbligazione di risultato e non di mezzi. Se da me chirurgo giunge una paziente che vuole diventare uguale a una specifica attrice e la opero debbo sapere che se non raggiungo il risultato sperato e concordato ne pago le conseguenze (caso estremo ma che rende l’idea!).
Fatte queste riflessioni vorrei consigliare ad ogni cittadino che si sottopone ad un intervento di chirurgia esclusivamente estetica (quindi volta a migliorare l’aspetto fisico che la natura ci ha concesso) che bisogna essere consapevoli che quando ci si rivolge al chirurgo bisogna farsi spiegare (preferibilmente per iscritto o tramite videoregistrazione):

  • se il risultato sperato sia raggiungibile;
  • in caso di risposta negativa quale sia il risultato realisticamente ottenibile e per quale motivo;
  • in caso di risposta affermativa farsi prospettare sempre tramite immagini/foto e quant’altro che possa rendere visibile il risultato sperato e sul quale confidare;
  • in qualsiasi tipo di risposta farsi comunque prospettare le possibili complicanze in termini di fallimento chirurgico (sempre per mezzo di foto di altri interventi similari non riusciti), tanto da poter valutare se veramente conviene sottoporsi all’intervento (non necessario): questo per ben valutare il rapporto rischi/benefici dell’intervento.

Il tutto per non sentirsi “cornuti e mazziati” in caso di fallimento chirurgico e di negativo esito giudiziale.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

SCARICA QUI LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

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