Una recente ordinanza della Cassazione ritorna a parlare dei rari danni cagionati dai vaccini fornendo chiarimenti sulle eventuali responsabilità mediche.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza numero 20727/2018, è tornata nuovamente sul tema dei danni cagionati dai vaccini.

Secondo i giudici, infatti, se non sussistono controindicazioni, né generiche né derivanti dalla situazione propria ed effettiva del vaccinando, il medico non risponde in alcun modo delle complicanze rare del vaccino.

Dunque, secondo la sentenza in commento, il medico che ha proceduto alla vaccinazione obbligatoria di un bambino non può essere chiamato a rispondere delle eventuali complicanze rare che possono successivamente insorgere.

La vicenda

La Cassazione, nel caso di specie, ha ratificato la sentenza con la quale la Corte d’appello di Torino aveva escluso che potesse essere addebitato al medico lo sviluppo di un’encefalopatia da parte di un minore.

Il bambino, infatti, si era sottoposto alla vaccinazione obbligatoria antipertussica nel 1992.

Nello specifico, i giudici di legittimità hanno affermato di non poter tornare sull’accertamento in fatto della sussistenza della colpa e dell’efficienza causale delle condotte. Un aspetto che è di pertinenza esclusiva del giudice del merito. Pertanto, restano assodate le conclusioni fatte da quest’ultimo.

La Corte d’appello, in particolare, aveva accertato la sussistenza di un nesso causale tra la vaccinazione antipertussica praticata nel 1992 e il successivo sviluppo di un’encefalopatia a carico del minore. Contestualmente, però, aveva escluso responsabilità dei medico per i danni cagionati dai vaccini.

Ciò significa che, in capo al sanitario che aveva proceduto alla vaccinazione obbligatoria, non esisteva alcuna responsabilità.

E questo perché non era clinicamente evidente alcuna controindicazione alla stessa. Né, tantomeno, sussisteva alcun elemento di sospetto circa una predisposizione del minore alla reazione.

In sostanza, la complicanza neurologica non era prevedibile in alcun modo.

Per i giudici si trattava di un evento documentato ma estremamente raro per il quale il medico non poteva quindi essere chiamato a rispondere.

Il sanitario non è incorso in responsabilità di nessun tipo neanche per le ulteriori vaccinazioni somministrate, essendo da escludere che le stesse, nel caso di specie, abbiano potuto causare un aggravamento dell’encefalopatia.

Per gli Ermellini, dunque, il medico ha sempre agito nel “positivo rispetto delle indicazioni e in un contesto di insussistenza di controindicazioni non solo generiche, ma anche alla situazione propria ed effettiva del vaccinando”.

Pertanto, per i danni cagionati dai vaccini nessuna colpa può essergli in alcun modo attribuita.

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

AUTISMO E VACCINI, LA CASSAZIONE DICE NUOVAMENTE NO AL RISARCIMENTO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui