Danni da bomba d’acqua? Di recente la Cassazione Civile si è espressa riconoscendo la responsabilità dell’Amministrazione Comunale.

Con l’ordinanza del 28.7.2017 n.18856 la Suprema Corte, Sez. Civile VI-3, ha affermato che se il Comune non adempie ai suoi obblighi di custode è responsabile per i danni causati dalle intense precipitazioni atmosferiche anche in caso di eventi definiti come “bombe d’acqua”.

Responsabilità per i danni da bomba d’acqua

Provvedimento molto importante anche in ragione dei recenti eventi atmosferici che hanno colpito l’Italia ed, in particolare, la città di Livorno, così come anni addietro la provincia di Messina (Giampilieri – Scaletta Zanclea – Letojanni – Giardini Naxos, ecc.), con danni economici rilevantissimi e perdite di vite umane.
Da tempo il territorio Italiano è vittima di uno sfruttamento selvaggio o, di contro, versa in uno stato di completo abbandono (basti pensare agli abusi edilizi e all’eccessiva cementificazione, alla mancanza di manutenzione degli alvei dei torrenti e della rete stradale, alla mancata coltivazione dei terreni, agli incedi dolosi delle zone boschive a ridosso dei centri abitati) il tutto aggravato dalle c.d. “bombe d’acqua” che sino ad un decennio fa erano poco frequenti sul territorio Italiano; oggi, invece, sono all’ordine del giorno, soprattutto durante i cambi di stagione e, pertanto, secondo la Cassazione non più imprevedibili.
Nella mancanza di imprevedibilità risiede la novità introdotta dal provvedimento della Cassazione la quale afferma: “Nel sottolinearsi come “ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale” imponga “oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poichè è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt’altro che imprevedibili” (in tali termini v. Cass., 24/3/2016, n. 5877), si è da questa Corte al riguardo precisato che l’eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento (v. Cass., 24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n. 5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5877), nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658).
Nell’ambito della disciplina delle cose in custodia vige il principio dell’inversione dell’onere della prova “c.d. responsabilità aggravata”, pertanto, dovrà essere il convenuto e non l’attore che chiede il risarcimento del danno, a dover dimostrare che: “il danno verificatosi non era prevedibile nè evitabile con una condotta diligente adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in base alle circostanze del caso concreto, ponendo in essere attività di controllo, vigilanza e manutenzione gravanti sul custode secondo disposizioni normative del caso, e secondo il principio generale del neminem laedere.

Il caso di specie

Nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione i danni erano stati procurati al ricorrente da precipitazioni atmosferiche fuori dalla norma (c.d. bomba d’acqua) che erano state causa dei danni imputabili a completa o parziale responsabilità del Comune resistente.
Ciò, è emerso dalla CTU, disposta durante la fase di merito, che ha appurato quanto segue: “le conseguenze dannose” sono state nel caso “amplificate” da “una serie di concause” costituite: “a) dai pregressi interventi di modifica del territorio, posti in essere dal Comune (vicino svincolo stradale con sottopasso) dalle Ferrovie (sostituzione del muro a secco drenante che delimitava i binari con muro di calcestruzzo) e da privati (edifici e piazzali), interventi che avevano modificato quote e pendenze e che al tempo stesso avevano drasticamente ridotto la superficie a terreno vegetale; b) dalla insufficienza della rete di fognatura bianca a servizio della zona, circostanza confermata dalla esecuzione da parte del Comune, proprio a seguito dell’evento di opere di adeguamento; c) dal difetto di manutenzione delle caditoie e delle griglie della rete,… risultate del tutto intasate, circostanza atta ad ostacolare il naturale smaltimento delle acque e a favorirne l’accumulo”, la corte di merito ha al riguardo osservato che “ove il Comune avesse assolto agli obblighi sullo stesso gravanti come custode, l’evento dannoso, malgrado la eccezionale violenza delle precipitazioni del 30 luglio 2002, non si sarebbe verificato o quanto meno avrebbe assunto consistenza ampiamente inferiore”.”
Pertanto, il caso fortuito o imprevedibile, e la forza maggiore, non valgono più ad esimere le Amministrazioni dalle richieste risarcitorie avanzate da chi ha subito danni causati da alluvioni, dato che oggi (rispetto al passato), manca la imprevedibilità del fenomeno atmosferico c.d. “bombe d’acqua” ormai conosciuto e di frequente accadimento. Ne consegue che le Amministrazioni dovrebbero, per andare esenti da responsabilità, preventivamente porre in essere tutte le precauzioni necessarie ad evitare, o quanto meno ridurre al massimo, il rischio di possibili danni. Dunque, un temporale di particolare intensità, può integrare il caso fortuito se non vi siano condotte tali da configurare una corresponsabilità del custode che invoca l’esimente.
La Cassazione con questo provvedimento dà speranza di ottenere un adeguato ristoro a coloro i quali hanno subito le conseguenze disastrose dei nubifragi.

Avv. Fabrizio Cristadoro
(Foro di Messina)

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