Nell’attuale contesto storico, secondo la Corte di Cassazione, il termine non ha un carattere intrinsecamente offensivo lesivo della reputazione del soggetto a cui viene riferito

Dare dell’omosessuale a un’altra persona non costituisce diffamazione. Con una recentissima sentenza dello scorso 29 novembre (n. 50659/2016), la Corte di Cassazione ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito al reato previsto dall’articolo 595 del codice penale.

Il caso su cui la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi ha origine dalla condanna di un uomo da parte del Giudice di Pace di Trieste a una pena pecuniaria in seguito a una querela mossa nei suoi confronti da una persona che era stata definita per l’appunto ‘omosessuale’.

L’imputato, nel ricorrere in Cassazione aveva sottolineato come il Giudice di Pace non avesse adeguatamente valutato il contesto in cui era stato utilizzato il termine che appariva del tutto privo di carattere lesivo e offensivo dal momento che “il suo intrinseco significato” non può costituire un insulto.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di dover condividere tali argomentazioni, accogliendo il relativo ricorso e annullando la sentenza impugnata, in quanto ‘il fatto non sussiste’.

Per gli Ermellini, infatti, nel delitto di diffamazione l’oggetto di tutela è “l’onore in senso oggettivo o esterno”, ovvero “la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico”.

Pertanto, affinché si configuri il reato di diffamazione occorre che si concretizzi una “offesa della reputazione”, essendo necessario “nel caso della comunicazione scritta od orale, che i termini dispiegati od il concetto veicolato attraverso di essi siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo”.

Nel caso in questione, secondo i giudici del Palazzaccio, era da escludere “che il termine ‘omosessuale’ utilizzato dall’imputato abbia conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in un passato nemmeno tanto remoto”.

“A differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del linguaggio corrente (…), il termine in questione assume infatti un carattere di per sè neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato ed è in tal senso entrato nell’uso comune”.

La Cassazione ha inoltre ritenuto da escludere “che la mera attribuzione della suddetta qualità – attinente alle preferenze sessuali dell’individuo – abbia di per sé un carattere lesivo della reputazione del soggetto passivo e ciò tenendo conto dell’evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività”.

 

LEGGI ANCHE:

Diffamazione, non punibile se perpetrata in udienza

Affiggere la lista dei condomini morosi è diffamazione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui