La Federazione ha chiesto in particolare il coinvolgimento nella riscrittura delle buone pratiche clinico-assistenziali e  delle raccomandazioni previste dalle linee guida

Rappresentanti della FNOMCeO sono stati ascoltati in Senato dalla XII Commissione, Igiene e Sanità che si è riunita giovedì pomeriggio in Audizione sul Disegno di Legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario.

Durante l’intervento, il Presidente, Roberta Chersevani, il Vicepresidente, Maurizio Scassola, il componente del Comitato Centrale Guido Marinoni, e il Presidente Nazionale Cao, Giuseppe Renzo, hanno chiarito che la Federazione degli Ordini Medici non è “un soggetto che cerca di garantirsi una posizione privilegiata, ma un alleato che combatte e vuole continuare a combattere ogni giorno sul campo a garanzia di un diritto alla salute che non può prescindere dalla prevenzione e gestione del rischio clinico: la responsabilità degli operatori della salute è un problema che deve assumersi il Paese e non deve essere lasciato alla attività lobbistica di singole categorie professionali”.

La prima richiesta, una premessa e un auspicio, è che “laddove nel testo del disegno di legge si parla “di responsabilità sanitaria” si dica “responsabilità medica e sanitaria”, in quanto è indubbio che tra i medici e le altre professioni sanitarie esiste un livello enormemente diverso di responsabilità e di rischio”.

Entrando nel vivo della discussione sul ddl, invece, è l’articolo 5 in particolare ad essere oggetto di una richiesta di riscrittura: si tratta, nello specifico, di quello dedicato alle Buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida. A tal proposito, la Federazione chiede il coinvolgimento suo e di altri attori come Agenas, Aifa, Iss, Ministero della Salute, Regioni, Province autonome – con l’apporto delle Società Scientifiche e delle altre Professioni sanitarie. “Le prestazioni erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative, eseguite da esercenti le professioni sanitarie nell’ambito delle rispettive competenze, con il consenso informato del paziente salvo i casi stabiliti dalla legge, tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni cliniche di cui al secondo periodo, non costituiscono offese alla integrità psicofisica. Al fine di definire, validare e aggiornare le suddette raccomandazioni cliniche è costituito con Dpcm un apposito organismo nazionale con la partecipazione di Agenas, Aida, Iss, Ministero della Salute, Regioni, Province autonome e Fnomceo e con l’apporto delle Società Scientifiche e delle altre professioni sanitarie”.

L’attenzione è poi passata all’articolo 7, quello che distingue tra Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria, attribuendo alla struttura una responsabilità di tipo contrattuale, al professionista che vi lavora una responsabilità extracontrattuale. Secondo la Fnomceo, in questa maniera, i liberi professionisti resterebbero soggetti alla responsabilità contrattuale, con tutte le ricadute che ne derivano: “Viene previsto un regime di doppia responsabilità civile – spiega la Fnomceo -, qualificato come responsabilità contrattuale per la struttura – con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni – ed extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria, con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni. Pertanto la distinzione fra la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria pubblica o privata e quella extracontrattuale del medico che esercita la professione nell’ambito di una struttura pubblica, privata o in rapporto convenzionale è uno dei cardini del testo approvato dalla Camera dei Deputati”.

“Dall’esame dell’articolo 7 – continua -emerge, tuttavia, che agli esercenti delle professioni mediche in regime di libera attività professionale pura si continua ad applicare il regime della responsabilità contrattuale: la esclusione del libero professionista dalla responsabilità extracontrattuale in ambito civilistico può sembrare punitiva e crea un susseguirsi di eventi che termina danneggiando il rapporto medico-paziente”.

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