Il ddl su mobbing e straining introdurrebbe nel codice penale un reato contro le molestie morali e le violenze psicologiche sul luogo di lavoro

È stato assegnato il 13 ottobre scorso, all’esame della Commissione Giustizia della Camera, il ddl su mobbing e straining La proposta di legge è a firma della deputata Maria Tindara Gullo.
Il ddl su mobbing e straining si pone come obiettivo quello di introdurre nel codice penale, all’art 582-bis, una fattispecie di reato ad hoc in materia di molestia morale e violenza psicologica sul posto di lavoro.
Si va, insomma, verso una definizione legislativa di mobbing.
Il ddl nasce con lo scopo di colmare il vuoto legislativo e di tutela provocato dalla mancanza di una norma specifica che descriva e sanzioni questi reati.
A questi reati, la giurisprudenza per lo più civilistica, ha già tentato di fornire una risposta.

Riguardo al mobbing, questo si ritiene integrato quando, nei confronti del lavoratore, vengono perpetrati sistematici e reiterati atti vessatori e persecutori all’interno dell’ambiente di lavoro.

Ciò avviene a prescindere dall’inadempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa che regola il rapporto di lavoro.
Questo tipo di comportamenti vessatori, sono idonei a provocare un danno ingiusto, un incidente sulla persona del lavoratore e in particolare sulla sua sfera mentale, relazionale e psico-somatica.
Tale tipo di condotta viene attuate sia dai datori di lavoro che dai superiori gerarchici, ma esistono anche tipi di mobbing che coinvolgono gli altri colleghi (mobbing orizzontale).
Se, invece, le azioni si presentano come singole o gli effetti derivano da un’azione unica e isolata con effetti duraturi nel tempo, si para di “straining”.
Il mobbing e lo straining, se ripetuti nel tempo, incidono su salute, personalità morale, libertà e dignità dei lavoratori.

Pertanto, si legge nel provvedimento, una specifica norma penale che sanzioni e preveda questi reati sarebbe un grande passo avanti per prevenire tali condotte.

Inoltre, costituirebbe un monito ulteriore rispetto alle già previste sanzioni civili.
Il ddl su mobbing e straining, al vaglio della Commissione, si compone di due articoli.
Uno è destinato alla promozione della tutela dei lavoratori nei confronti dei fenomeni discriminatori all’interno dell’ambiente di lavoro. L’altro a definire le fattispecie da incriminare e a individuare le rispettive sanzioni.
Il nuovo art. 582-bis c.p., inoltre, vedrebbe collocato al Titolo XII (Dei delitti contro la persona), Capo I (Dei delitti contro la via e l’incolumità individuale), seguirebbe l’art. 582 c.p. (Lesione personale).
Con esso, si andrebbe a punire “il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore”.
Quali pene prevede?
La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
Nei casi in cui la condotta summenzionata fosse realizzata con un’unica azione, il delitto sarebbe punibile con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
In entrambi i casi i delitti sarebbero procedibili d’ufficio.
 
Leggi anche:
DANNO DA MOBBING: UN CASO REALE. LO PSICOLOGO E IL MEDICO LEGALE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui