Ulteriori chiarimenti in merito alla designazione di un amministratore di sostegno sono stati forniti da una specifica sentenza della Cassazione

In cosa consiste la designazione di un amministratore di sostegno? E che cosa prevede?
La designazione di un amministratore di sostegno viene effettuata in base all’art. 408 del codice civile.
Questo prevede che “l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria futura incapacità”.
La designazione di un amministratore di sostegno, tuttavia, ha importanti funzioni.
Non solo, dunque, quella di comunicare la scelta del soggetto che, qualora se ne presenti la necessità, deve essere nominato dal giudice tutelare quale amministratore (eccezion fatta in caso di “gravi motivi” ostativi al riguardo).
Essa ha infatti un altro compito molto importante.

La designazione indica, quando ancora si è ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive, le direttive sulle decisioni sanitarie e terapeutiche che si desidera vengano attuate da chi ricoprirà tale ruolo.

Questo perché l’amministratore verrà chiamato a ricoprire il suo ruolo nel momento in cui il chi lo ha designato non sarà più in grado di decidere.
L’art. 408 del codice civile è una norma che ribadisce il principio di autodeterminazione personale e, quindi, in tale ottica mira a valorizzare il rapporto di fiducia tra designante e amministratore.
Ne consegue che l’amministratore dovrà rispettare le intenzioni espresse da chi lo ha scelto.
Ciò avverrà per gli interventi di natura patrimoniale e personale che si renderanno necessari per sopraggiunta incapacità.

Questi principi sono stati affermati dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella recente sentenza n. 14158/17.

Con tale pronuncia sono stati forniti degli ulteriori chiarimenti a riguardo. Infatti è stato riconosciuto sul piano procedurale il diritto di impugnare il provvedimento del giudice tutelare di rigetto della richiesta di un amministratore di far valere le direttive ricevute da un soggetto prima di divenire incapace per un grave infortunio sul lavoro.
Nel caso di specie, il riferimento era alle terapie e ai trattamenti da accettare o rifiutare in virtù della propria fede religiosa di testimone di Geova.
Per i giudici, anche la normale volontarietà delle cure è sancita dall’art. 32 della Costituzione.
Questo in coerenza con i principi fondamentali d’identità e libertà della persona umana di cui agli artt. 2 e 32 della nostra Costituzione.
Questo riveste una importanza ancora maggiore laddove la scelta o il rifiuto del trattamento sanitario siano connessi all’espressione di una fede religiosa.
Il libero esercizio di un credo religioso è infatti sancito dall’art. 19 della Costituzione.
 
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