Il contribuente che a causa di errori o incoerenze tra la precompilata e la dichiarazione dei redditi è a credito per più di 4000 euro viene rimborsato

Come noto, i dipendenti ricevono l’eventuale rimborso derivante dalla dichiarazione dei redditi (modello 730) nella busta paga di luglio mentre i pensionati dai mesi di agosto e settembre. Tuttavia, non sempre il rimborso avviene in questo modo. L’Agenzia delle Entrate provvede direttamente al rimborso del contribuente laddove, rilevate modifiche alla dichiarazione dei redditi, rispetto alla precompilata, procede a determinati controlli preventivi e risulta un credito superiore a 4000 euro.

Crediti così alti possono essere il frutto di oneri deducibili non conteggiati. Oppure, di imposte pagate in eccedenza. Dal 7 maggio di quest’anno però il contribuente che apporta delle modifiche alla precompilata non è soggetto a controlli sui dati non modificati.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Se il dipendente, in virtù della propria dichiarazione dei redditi con modello 730 risulti a credito, egli ha diritto al rimborso dell’importo relativo direttamente nella busta paga di luglio.

Per quel che concerne i pensionati, loro ne hanno diritto a partire dai mesi di agosto e settembre. Detto ciò, chi non ha un sostituto d’imposta come il datore di lavoro o l’ente pensionistico, se risulta essre a credito, viene rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo però non è l’unico caso in cui è l’Agenzia a provvedere al rimborso.

Infatti, il comma 3-bis dell’art. 5 del dlgs n. 175/2014 prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate o determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi.

Questi, possono essere realizzati entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione dei redditi. Oppure dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che dovesse spettare al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate.

Questo verrà inviato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

In sostanza, il rimborso delle somme a credito da parte dell’Agenzia delle Entrate può verificarsi anche dopo i controlli preventivi.

Dalla lettura dell’art. 5 comma 3 bis del dlgs n. 175/2014 emerge che i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate avvengono quando si riscontrano nel modello inviato delle modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata. E, in particolare, quando vi sono modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

Oppure, quando esse presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 127084/2018, o determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Eseguiti i controlli entro 4 mesi dall’invio della dichiarazione e verificata la sussistenza del diritto al rimborso, l’Agenzia delle entrate lo erogherà.

Tale erogazione avverrà non oltre il sesto mese successivo dalla presentazione della dichiarazione, direttamente sul conto del contribuente o con vaglia della Banca d’Italia.

In alcuni casi, tale rimborso può superare questa cifra. Ad esempio, quando non sono stati presi in considerazione importi deducibili o la detraibili.

Tuttavia, a partire dal 7 maggio 2018 “chi presenta la dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate potrà, in alternativa alla tradizionale funzionalità di modifica, compilare in modo ‘assistito’ i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E. In particolare, il contribuente che intende modificare la propria dichiarazione 730 potrà inserire nuove spese (ad esempio uno scontrino della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema Tessera Sanitaria) oppure modificare, integrare o non utilizzare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi”.

Infine, il contribuente che si avvale della compilazione assistita, non sarà sottoposto ai controlli preventivi dell’Agenzia.

O meglio, lo sarà solo in relazione ai dati aggiunti o rettificati dal contribuente.

 

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