A seguito delle riforme introdotte dal Jobs Act in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, queste devono essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche.

In riferimento alle dimissioni del lavoratore minorenne, il ministero del Lavoro ha fornito degli importanti chiarimenti. E lo ha fatto aggiornando le FAQ in materia sul proprio sito.

Infatti, nell’area URP del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato predisposto un elenco di domande più frequenti in materia.

Poco tempo fa, l’elenco in questione è stato aggiornato proprio con l’argomento in oggetto, ovvero le dimissioni online del lavoratore minorenne.

A questo proposito, il Ministero precisa che il lavoratore in questi casi deve seguire le normali procedure telematiche.

Tuttavia – affinché queste siano un atto valido a tutti gli effetti – il minore non può inviare le dimissioni da solo, né personalmente né tantomeno tramite patronato o Consulente del Lavoro abilitato.

Come noto, a partire dal 12 marzo 2016, a seguito delle riforme introdotte dal Jobs Act (d.lgs. n. 151/2015) in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, queste devono essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche.

Per quel che concerne le dimissioni del lavoratore minorenne, il ministero ha specificato che queste vanno realizzate in via telematica.

Inoltre, ciò deve avvenire con l’assistenza di uno dei genitori, titolare della potestà genitoriale, o di chi ne fa legalmente le veci.

Laddove poi la trasmissione delle dimissioni avvenga tramite uno dei soggetti abilitati ai sensi del quarto comma dell’articolo 26 costoro prima di procedere dovranno espletare prima alcune azioni.

In primis, tali soggetti avranno il compito di accertare l’identità del lavoratore minorenne.

Infine, saranno tenuti a verificare che il soggetto che assiste il minore sia uno dei genitori, titolare della potestà genitoriale, o di chi ne fa legalmente le veci.

  

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