Dipendente in carcere, può essere licenziato per assenza ingiustificata? La sentenza della Corte di Cassazione n. 25150/2017.

In caso di dipendente in carcere che non comunica la propria assenza al datore di lavoro, il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata è valido? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25159 del 24 ottobre 2017, ha stabilito che il licenziamento disciplinare è valido.

La vicenda

Un lavoratore era stato arrestato e, a causa della carcerazione preventiva, si è assentato da lavoro senza dare comunicazione. Soltanto un mese dopo ha dato comunicazione all’azienda riguardo alla propria assenza. L’azienda aveva così comminato al dipendente un licenziamento disciplinare.
Il licenziamento era stato motivato dall’azienda sulla base della “mancata tempestiva comunicazione ed ingiustificatezza dell’assenza a far data dal 2 giugno 2010 (conseguente lo stato di carcerazione preventiva del lavoratore)”.
Il Tribunale di Padova aveva respinto la richiesta di reintegro del lavoratore, e la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la sentenza. Così il lavoratore si era rivolto in Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che se il lavoratore si trova in regime di carcerazione preventiva non ha la possibilità di “chiarire con la direzione aziendale la sua posizione”, in quanto tale provvedimento restrittivo della libertà personale “impedisce contatti personali con l’esterno”.
Di conseguenza, secondo il lavoratore, la carcerazione preventiva configura una “causa di impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione lavorativa”, che determina la “sospensione del rapporto di lavoro”, fino a quando “non cessi l’impedimento o l’azienda non dimostri che sia venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del vincolo contrattuale”.
Ma la Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso del ricorrente, ritenendolo infondato.

Dipendente in carcere che non comunica assenza è licenziabile

Secondo la Cassazione,  infatti, l’art. 45 del R.D. n. 148 del 1931 sanziona con il licenziamento il lavoratore “arbitrariamente assente per oltre cinque giorni” e che, ai sensi dell’art. 21 del medesimo R.D., il lavoratore che si trovi nell’impossibilità di recarsi al lavoro ha l’obbligo “di avvisare senza indugio l’azienda”.
“La carcerazione preventiva del lavoratore non può definirsi assenza arbitraria” e non consente “in linea di massima, all’imputato di avvisare ‘senza indugio’ l’azienda della sua assenza”.
Ma nel caso di specie era emerso che il lavoratore aveva reso noto all’azienda la sua assenza tramite il suo avvocato soltanto un mese dopo l’inizio della detenzione, “e dunque non tempestivamente”.
Secondo la Cassazione, quindi, la non tempestività è in contrasto con l’art. 45 del R.D. n. 148 del 1931. Anche perché non era stata dimostrata l’impossibilità di avvisare prima.
 
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