Era impiegato come dirigente di una società commerciale. Dopo qualche tempo presentava una lettera di dimissioni al proprio datore di lavoro

Era stato accertato, nel corso del giudizio di appello che il motivo delle dimissioni fosse proprio la dequalificazione professionale: da dirigente a semplice venditore.

Sennonché i giudici della Corte d’Appello di Roma, con propria sentenza, avevano condannato la società a corrispondere in favore del dipendente, l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità supplementare, oltre al danno non patrimoniale subito dal lavoratore.

La decisione dei giudici dell’appello giungeva in totale riforma di quella emessa dal giudice di primo grado, il quale aveva escluso la circostanza che le nuove mansioni di studio, cui era stato adibito il dipendente, fossero dequalificanti e tali da giustificare un pregiudizio e la richiesta di dimissioni.

Dov’è la verità?

Il ricorrente, era responsabile vendite per il Lazio e l’Abruzzo. Per tali ragioni, si occupava della attività di coordinamento e direzione del personale, delle nuove assunzioni, di disporre e approvare i piani ferie, di programmare gli orari di apertura e chiusura dei punti vendita, realizzare congressi con i venditori e con tutto il personale.

Dopo alcune difficoltà operative, la società lo aveva adibito alla mansione di semplice addetto alle vendite … fino alle dimissioni.

Il ricorso per Cassazione

Avverso la sentenza di condanna emessa dai giudici della Corte territoriale adita, proponeva ricorso per cassazione, la società datrice di lavoro, asserendo che le nuove mansioni cui era stato adibito il dipendente non erano da considerarsi dequalificanti o inferiori a quelle svolte in precedenza. Gli era stato infatti, affidato un importante incarico di studio e di ricerca, da svolgere alle dirette dipendenze dell’Amministratore delegato; incarico che avrebbe comportato un confronto costante con gli addetti al settore cooperazioni clienti/auto per le regioni Lazio e Abruzzo in ordine al sistema vendita.

Niente da fare … Le allegazioni introdotte dall’azienda, non convincono i giudici della Cassazione, secondo i quali la sentenza impugnata è conforme ai principi di legge nonché agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia.

Il dimensionamento è stata la causa principale delle dimissioni del dipendente: ricorso respinto.

La redazione giuridica

 

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