Nel valutare l’interesse del minore occorre privilegiare il valore positivo della conoscenza della verità

L’articolo 30 della Costituzione italiana stabilisce che la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (sentenza n. 4020/2017) in tema di disconoscimento della paternità, ha chiarito che il legislatore ha il potere di “privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell’interesse del minore”.
Tuttavia, secondo i Giudici del Palazzaccio, “non si può negare l’importanza del legame genetico sotto il profilo dell’identità personale, nella quale sono compresi il diritto di accertare la propria discendenza biologica e il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini”.
La Suprema Corte, nel caso di specie, era stata investita del ricorso presentato dal padre legale di un minore che, per il tramite del curatore speciale, aveva proposto un’azione di disconoscimento della paternità dell’uomo. Il figlio, infatti, pur essendo nato incostanza di matrimonio era biologicamente figlio di un altro uomo con il quale la madre aveva avuto una relazione extraconiugale durante il periodo del concepimento.
I Giudici di primo grado e di Appello avevano accolto la domanda di disconoscimento dichiarando che il ragazzo non era effettivamente figlio del marito della madre, ma quest’ultimo, nel ricorrere in Cassazione evidenziava come i Giudici avessero dato rilevanza determinante alla deposizione di un testimone inattendibile. Inoltre, secondo il ricorrente, nella sentenza di appello non sarebbero stati adeguatamente valutati i rischi per il minore dal disconoscimento della paternità; il Giudice di secondo grado, infatti, avrebbe dovuto valutare l’ interesse del giovane rispetto a un’azione che “aveva l’effetto di travolgere la sua serenità e il suo equilibrio nell’attuale e delicata fase preadolescenziale, con effetti imprevedibili nel contesto familiare e scolastico”.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di respingere il ricorso presentato in quanto infondato. Gli Ermellini hanno infatti riconosciuto che la Corte d’Appello avesse accolto la domanda di disconoscimento, “non sulla base della sola deposizione testimoniale menzionata, ma valorizzando plurimi elementi probatori emersi nel giudizio, tra i quali l’esistenza di una relazione sentimentale con risvolti sessuali” tra la madre e l’uomo che si era rivelato essere il vero padre. La consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, peraltro, aveva confermato l’incompatibilità biologica del minore con il marito della madre.
Quanto invece all’interesse del minore, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto corretta la decisione del Giudice di secondo grado, il quale aveva evidenziato “il valore positivo della conoscenza della verità, non contrastata da elementi idonei a fare presumere il rischio di un concreto pregiudizio”. In relazione a tali elementi, nel caso in esame non era posto in discussione il valore della positiva relazione genitoriale con il padre legale e, inoltre, non era possibile compiere alcuna valutazione negativa in ordine al profilo del padre biologico, il quale, tra l’altro, aveva dimostrato un serio interesse nei confronti del figlio.

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