La Cassazione ha fornito chiarimenti circa le disfunzioni alla linea telefonica e alla possibilità che causino un danno esistenziale risarcibile

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27229 di novembre 2017, ha fornito ulteriori precisazioni sulle disfunzioni alla linea telefonica e sul caso in cui causino un danno esistenziale risarcibile.
In caso di guasto telefonico, l’utente ha diritto al risarcimento del cosiddetto “danno esistenziale”?
Per la Corte no. Questo poiché nell’ordinanza in oggetto ha confermato la sentenza con cui il giudice di primo grado ha escluso la risarcibilità del cosiddetto “danno esistenziale” patito a causa di un guasto telefonico.
Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, emessa dal Giudice di Pace della stessa città, ha rigettato la domanda proposta dagli eredi di un soggetto nei confronti della Telecom.
La domanda era volta a ottenere il risarcimento del cosiddetto “danno esistenziale” patito.
Questo in ragione di una “estenuante situazione di disagio e di ansia” causata “dal dubbio di aver perso una telefonata importante in arrivo sull’utenza di casa e determinata dalle disfunzioni presenti sulla propria linea telefonica”.

Ritenendo la decisione ingiusta, gli attori si sono rivolti in Cassazione per un ricorso, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo i ricorrenti, il Tribunale, nel rigettare la loro domanda risarcitoria, non avrebbe dato corretta applicazione alle norme dettate dal codice civile in tema di risarcimento del danno.
A loro avviso, infatti, era innegabile che il guasto telefonico in questione avesse leso “il diritto dell’utente alla libertà di comunicazione di cui all’art. 15 Cost. e di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost.”.
Inoltre la “volontaria inerzia per quasi due anni” della Telecom, integrava per loro il delitto di “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”.
La Telecom aveva dunque l’obbligo “di assolvere alla richiesta entro il numero limitato di giorni previsto dalla carta dei servizi”,

Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso poiché non dimostrabile.

Inoltre, si precisava che il “danno esistenziale” non può dirsi sussistente anche in presenza di uno “sconvolgimento dell’agenda” a seguito della perdita delle “abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita”.
Per i giudici, ansia e stress sono eventualità che fanno parte della vita. E anche laddove siano conseguenza di fatti come questo, non danno necessariamente diritto ad ottenere un risarcimento.
Pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dai ricorrenti, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.
 
 
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