Lo prevede una vecchia norma istituita con decreto regio nel  1931, tornata attuale in seguito all’abrogazione di alcuni reati minori dal codice penale

Il decreto legislativo n. 7 del 2016 ha previsto l’abrogazione di una serie di reati ritenuti di minor allarme sociale sostituendo la sanzione penale con una sanzione pecuniaria civile cui si affianca il risarcimento del danno in favore della persona offesa.

Il provvedimento è stato varato con il duplice obiettivo di alleggerire il carico delle procure e dei tribunali penali e di assicurare d’altro lato una maggiore efficacia della sanzione e del risarcimento in favore delle parti offese.

Tra i reati abrogati figurano l’ingiuria (art. 594 c.p.), la sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.) e la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.). Chi rimanesse quindi vittima di tali comportamenti non può più presentare querela ma per ottenere giustizia, deve intentare un’azione civile ai fini del risarcimento del danno, con tutto ciò che ne consegue in termini di tempo e di costi.

In tale contesto un’alternativa è rappresentata da una vecchia normativa risalente addirittura al 1931 e istituita con il decreto regio n. 773. Si tratta del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che all’articolo 1 sancisce che l’autorità di pubblica sicurezza – cui spetta il compito di vegliare sul mantenimento dell’ordine pubblico, della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini, oltre che di tutelare la proprietà, di far rispettare le leggi e i regolamenti e di prestare soccorso in caso di infortuni – “per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati”.

In altre parole i casi abrogati dal decreto legislativo di inizio anno, quali ad esempio l’ingiuria, potrebbero trovare soluzione direttamente in commissariato. Gli ufficiali di pubblica sicurezza, infatti, su esposto presentato dalla parte che si ritiene offesa possono convocare le parti e illustrare loro la normativa facilitando la ricerca di un accordo per risolvere la questione.

Il verbale dell’incontro, riportante gli eventuali impegni assunti delle parti, avrà valore di scrittura privata autenticata e potrà essere utilizzato, anche come confessione, per far rispettare l’accordo.

Tale soluzione potrebbe rappresentare un indubbio vantaggio per entrambe le parti: la parte offesa eviterebbe i costi e le lungaggini di una causa civile; l’autore del comportamento lesivo, invece, vedrebbe circoscritte le conseguenze economiche del proprio comportamento a fronte di un procedimento giudiziario che, in caso di sconfitta, implicherebbe anche il pagamento della sanzione pecuniaria civile e delle spese legali.

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