Le intese con cui i coniugi fissano il regime giuridico patrimoniale nonché i rapporti economici in relazione a un futuro divorzio sono invalide per illiceità della causa

Gli accordi preventivi aventi ad oggetto l’assegno di divorzio sono affetti da nullità. Lo ha chiarito con una recente sentenza (n. 2224/2017) la Corte di Cassazione ribadendo un orientamento giurisprudenziale consolidato. La Suprema Corte , nello specifico,  si è pronunciata sul ricorso presentato da una donna nei confronti della decisione del giudice di secondo grado di revocarle l’assegno divorzile.
La Corte d’appello aveva infatti ritenuto che la cifra versata alla donna dal marito in sede di separazione, pari a circa due milioni di euro, corrispondesse a quanto le sarebbe spettato per assegno di mantenimento e assegno divorzile. La donna aveva impugnato tale decisione denunciando, oltretutto, che il giudice s’appello aveva attribuito all’atto di disposizione compiuto durante il matrimonio, “la valenza di corresponsione una tantum non solo dell’assegno di separazione, ma anche di quello divorzile”.
Gli Ermellini hanno accolto le argomentazioni della donna osservando come “gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa; in base all’articolo 160 del codice civile, infatti, gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri del matrimonio.
Di eventuali accordi di questo tipo, quindi, non si può tener conto sia quando limitano o escludono “il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita”, sia quando soddisfano pienamente tali esigenze, per il fatto che “una preventiva pattuizione, specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio, potrebbe determinare il consenso a porre fine agli effetti civili del matrimonio”.
Secondo i giudici del Palazzaccio, inoltre, gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro e a un eventuale divorzio con riferimento all’assegno divorzile sono anch’essi nulli per illiceità della causa; la natura assistenziale dell’assegno, infatti, previsto a tutela del coniuge più debole, rende indisponibile il diritto a richiederlo. In tal senso l’articolo 5, comma 8, della legge 898/1970 – in base al quale  su accordo delle parti, l’assegno divorzile può essere corrisposto in un’unica soluzione senza che si possa proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui