Tra i fattori da considerare nella quantificazione dell’assegno divorzile non bisogna dimenticare la durata del matrimonio. Ecco cosa ha precisato a riguardo la Cassazione.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 7342/2018 ha fornito chiarimenti sulla quantificazione dell’assegno divorzile in relazione alla durata del matrimonio.

Per i giudici, l’assegno divorzile va riconosciuto alla ex laddove il giudice escluda la sua autosufficienza economica. Il tutto, stante la sua limitata capacità di lavoro personale e di reddito.

Nei fattori considerati, però, per i giudici è corretto il riferimento anche alla durata del matrimonio.

Nel caso di specie, un ex marito si era visto porre a suo carico l’assegno divorzile nei confronti della moglie.

La decisione era stata confermata anche in sede di appello e impugnata in Cassazione.

Ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ciò perché diretto a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice a quo che, invece, appare conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in materia (sent. 11504/2017).

Nello specifico, la Corte ha prima accertato la sussistenza del diritto all’assegno a favore della donna con una valutazione conclusasi positivamente. Infatti, i giudici hanno ritenuto inadeguati i mezzi economici a disposizione della ex consorte.

Si è poi sottolineata la limitata capacità di lavoro e di reddito. Questa era ritenuta non destinata a migliorare in futuro. Inoltre, si è tenuto conto della disponibilità di una casa di abitazione.

Infine, della mancata fruizione di trattamenti pensionistici.

A quel punto, riconosciuto il diritto all’assegno, i giudici sono passati alla determinazione della somma.

Tra i criteri considerati dai giudici, figurano il reddito mensile a disposizione dell’ex marito e il venir meno dell’obbligo contributivo mensile in favore della figlia. Ma anche il venir meno dell’onere su di lui gravante per il pagamento del canone mensile di locazione della sua abitazione e di un contenzioso esistente tra le parti sulla vendita dell’abitazione familiare.

Infine, i giudici considerano la durata del matrimonio, di quasi 27 anni al momento della omologazione della separazione consensuale.

Il giudice a quo ha, pertanto, ritenuto congrua la misura in euro 500 mensili dell’assegno divorzile.

Una somma ritenuta idonea al fine di sopperire alla condizione di non autosufficienza della ex moglie.

Poiché, dunque, il ricorrente non ha dedotto una concreta violazione dell’art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziali per l’accertamento del diritto all’assegno divorzile, sia quanto a quelli relativi alla determinazione dell’ammontare dell’esborso, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

 

 

 

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