Con una importante ordinanza la Cassazione fa il punto in merito alla c.d.  ” eccezione pretestuosa “, intervenendo su una questione a lungo dibattuta

Contro l’ eccezione pretestuosa relativa alla proponibilità di domanda giudiziale diretta a un risarcimento da sinistro stradale, l’ordinanza n. 19354/2016 della Cassazione sgombera il campo dai dubbi.

Innanzitutto, i giudici ricordano che il decreto legislativo n. 209/2005 prevede, agli artt. 145 e ss., che il danneggiato debba inoltrare alla compagnia di assicurazione tenuta al risarcimento una diffida formale di messa in mora contenente un elenco tassativo di informazioni.

Questi dati sono considerati dal legislatori assolutamente necessari per trattare in modo adeguato il caso.

Non solo.

L’invio – da parte della vittima di un incidente ai sensi e per gli effetti delle richiamate norme -di tali informazioni è di cruciale importanza.

Ciò in quanto la loro omissione può poi portare a una sentenza di improponibilità della domanda resa dal giudice in limine litis.

Cosa accade dunque?

È consuetudine diffusa quella di sollevare una eccezione pretestuosa finalizzata alla improponibilità della domanda ogniqualvolta la lettera di messa in mora spedita dal danneggiato sia carente di uno qualsivoglia dei succitati elementi.

Nel caso di specie, la compagnia di assicurazione aveva eccepito l’improponibilità dell’azione affermando che la lettera di intervento fosse lacunosa.

A detta della compagnia, era infatti priva della dichiarazione di cui all’art. 142 del nuovo codice delle assicurazioni.

Questa specifica norma prescrive il danneggiato riferisca – nella missiva inviata ai sensi degli artt. 148 o 149 NCA – se egli abbia, o meno, diritto a prestazioni da parte di enti assistenziali.

Ebbene, nel giudizio terminato con la sentenza de quo era stata accolta l’eccezione della compagnia.

Ciò era avvenuto proprio in ragione della rilevata mancanza (nella lettera di intervento) della dichiarazione di cui al suddetto art. 142.

Tuttavia, la parte soccombente ha deciso di fare ricorso parlando di eccezione pretestuosa, nel caso di specie.

La Cassazione ha accolto in pieno il suo ricorso facendo finalmente chiarezza su una questione a lungo dibattuta, come spiega approfonditamente nella sua analisi sull’argomento l’Avv. Francesco Carraro.

 

 

Leggi anche:

SINISTRI STRADALI, NON SPETTA AL TRASPORTATO PROVARE LA COLPA DEL VETTORE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui