Slittati i termini per il conseguimento dei crediti ECM mancanti al 31 dicembre 2014. Testo decreto in Gazzetta Ufficiale

In seguito alle sollecitazioni di ANAAO e COSMED indirizzate al Ministero della salute ormai lo scorso 15 luglio 2015 sarà possibile, per i medici, recuperare i crediti formativi mancanti al 31 dicembre 2014 entro il 30 giugno 2016. La conferma arriva direttamente dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 10 febbraio, del Decreto Ministeriale relativo.

“Preso atto delle segnalazioni pervenute dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri – si legge infatti nel testo del decreto- relative alle difficoltà, a vario titolo, incontrate dagli iscritti nel completare l’iter formativo prescritto; Sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative… e’ consentito ai sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016.”

Diverse, infatti, le criticità evidenziate dalle due sigle nella missiva inviata al Ministero lo scorso 15 luglio, prima fra tutte la cancellazione dall’albo a danno di diversi professionisti: “… risulterebbe – questo quanto riportato nella lettera – che il Ministero della Salute ha proceduto, nei primi giorni di aprile (ndr. 2015) u.s. alla cancellazione di circa 6500 medici dall’elenco nazionale dei medici competenti. Agli scriventi risulta che siano stati cancellati numerosi medici nonostante avessero inviato al Ministero, nei tempi prescritti, la propria autocertificazione sulla effettuazione dei crediti ECM. Tale autocertificazione non sarebbe pervenuta per un malfunzionamento del sistema di ricezione della posta elettronica.”

Un danno enorme dunque, sia da un punto di vista professionale che economico tale da far correre ai ripari a fronte anche di una scarsa e disomogenea offerta formativa sul territorio nazionale.

A questo si aggiunge, avevano tenuto a sottolineare ANAAO e COSMED… “una grave criticità di tipo medico legale occupazionale: stante che il giudizio di idoneità emesso dal medico competente è un documento che ha valore legale e viene frequentemente utilizzato in sede di contenziosi legali e medico legali di varia natura, si configurerebbe la possibilità che la validità dei giudizi di idoneità emessi da quei colleghi cancellati dall’elenco, possano essere inficiati con conseguente aggravamento del contenzioso legale inerente sia le malattie occupazionali, sia gli infortuni lavorativi, sia tutto il contenzioso inerente il lavoro.”

Scarica l’informativa COSMED

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