E’ quanto prevede il disegno di legge sul lavoro autonomo al vaglio del Senato. Novità anche su maternità, congedi parentali e infortuni sul lavoro

Mentre un sondaggio svolto dall’Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) evidenzia chea poco più di due mesi dalla scadenza del triennio formativo 2014-2016, meno della metà dei medici italiani risulta in regola con i crediti ECM, è approdato in Parlamento un disegno di legge che prevede un forte incentivo alla formazione professionale.

Si tratta del testo collegato alla manovra di finanza, che introduce importanti novità sul fronte del rapporto di lavoro autonomo, ovvero le prestazioni d’opera materiali e intellettuali disciplinate dal libro quinto del codice civile (titolo III, artt. 2222 – 2238).

Il ddl è composto da 22 articoli; per quanto riguarda gli operatori del settore sanitario tra quelli più interessanti figura l’articolo 5, relativo proprio alle spese per la formazione continua, che allo stato sono deducibili al 50 per cento. La nuova normativa al vaglio del Senato ne prevede invece la  deducibilità totale, entro il limite annuo di 10.000 euro; la misura vale per l’iscrizione a master, a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e per l’iscrizione a convegni e congressi.

E’ inoltre prevista la deducibilità integrale, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, nonchè l’intera deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. D’altra parte la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno, precedentemente prevista, viene invece esclusa.

Il testo introduce poi una serie di tutele in materia di maternità. L’articolo 8 stabilisce il principio secondo cui le lavoratrici iscritte alla gestione separata presso l’Inps  hanno diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.

L’articolo 9 estende la durata e l’arco temporale entro il quale i lavoratori iscritti alla gestione separata presso l’Inps possono usufruire dei congedi parentali, stabilendo che l’indennità può essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Per quanto concerne la tutela in casi di gravidanza, malattia e infortunio l’articolo 10 prevede che il rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa non si estingue ma rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio e fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi assicurativi maturati durante il periodo di sospensione, usufruendo di una rateizzazione del pagamento. In particolare per coloro che sono iscritti alla gestione separata l’articolo 11 stabilisce l’equiparazione tra periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e degenza ospedaliera.

Infine, l’articolo 19 stabilisce che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali e alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita e di lavoro e risponde comunque a criteri di ragionevolezza.

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