Per la Cassazione la equa riparazione viene accordata senza alcun riguardo all’esito del giudizio protrattosi oltre il termine ragionevole

Aveva presentato domanda di equa riparazione nei confronti del Ministero della Giustizia per violazione del termine ragionevole del processo ex legge n. 89/2001. L’uomo era stato condannato nel 2007 per il reato di lesioni personali colpose nei confronti di un dipendente della ditta di cui era legale rappresentante. A sette anni di distanza dal ricorso in appello, nel 2015, la Corte territoriale aveva dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.

La richiesta di equa riparazione era stata accolta dalla Corte d’appello che aveva disposto a favore del ricorrente la liquidazione della somma di € 2.500,00. Il Ministero della Giustizia si era opposto al decreto evidenziando che la lungaggine del procedimento, con l’intervento della prescrizione, aveva comportato solo effetti favorevoli all’imputato. I Giudici avevano accolto l’opposizione confermando che il ricorrente si era in realtà avvantaggiato dalla maturazione del termine di prescrizione, cui non aveva rinunciato. Da qui l’impugnazione del decreto davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Il ricorrente, in particolare, lamentava l’omissione di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l’esclusione del danno subito per effetto del vantaggio conseguito nel procedimento.

La Corte di merito aveva infatti chiarito che il danno non patrimoniale è conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Sicché il giudice deve ritenere sussistente il danno a meno che non ricorrano circostanze particolari che facciano positivamente escludere che sia stato subito dal ricorrente. Nel caso di specie il Collegio aveva ritenuto che il ricorrente non avesse subito un apprezzabile pregiudizio dalla protrazione del procedimento. Tale motivazione doveva essere integrata con il riferimento alla facoltà di rinunciare alla prescrizione, della quale l’imputato non si era avvalso.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 28784, ha ritenuto fondato il ricorso. Per gli Ermellini, l’equa riparazione viene accordata senza alcun riguardo all’esito del giudizio protrattosi oltre il termine ragionevole. La prescrizione non vale di per sé a elidere gli effetti negativi del protrarsi eccessivo del processo, in via di compensatio lucri cum damno. Il tutto a meno che l’effetto estintivo del reato derivi dall’utilizzo di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa.

Nel caso in esame, la configurabilità della utilizzazione di tali tecniche o strategie da parte del ricorrente non era stata dedotta. Il Giudice a quo aveva omesso di svolgere un adeguato apprezzamento in tal senso. Da qui la decisione di accogliere il ricorso con cassazione del decreto impugnato.

 

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