Nel caso di errata esecuzione di intervento estetico, il giudice di merito deve quantificare l’entità del danno non patrimoniale complessivamente risarcibile attraverso una valutazione equitativa che tenga conto di una pluralità di condizioni, come lo stato d’ansia, di insicurezza, la compromissione della sfera affettiva in generale ed il rapporto con l’altro sesso
La vicenda
Una paziente aveva citato in giudizio la clinica e il chirurgo estetico, chiedendone il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento di ingrandimento del seno, liposuzione delle cosce e rinoplastica, il primo dei quali aveva dato risultati negativi, residuando cicatrici deturpanti, che non era stato possibile eliminare, nonostante due successivi interventi chirurgici riparatori.
Ciò le aveva provocato gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali, considerato che ella, appena ventenne all’epoca del fatto, aveva iniziato l’attività di indossatrice e di dimostratrice di capi d’abbigliamento prodotti dall’azienda di famiglia.
I convenuti si erano costituiti, il medico negando la propria responsabilità e la clinica eccependo la sua carenza di legittimazione passiva, poiché il chirurgo non era suo dipendente o collaboratore, ma utilizzava episodicamente la clinica per gli interventi sui suoi pazienti.
Esperita l’istruttoria anche tramite CTU, nel 2001, l’adito Tribunale condannava i convenuti, in via solidale, a pagare in risarcimento dei danni alla vittima, la somma complessiva di Lire 229.993.000, oltre interessi dalla data della sentenza.
In appello, la Corte territoriale aggiungeva alle somme liquidate dal Tribunale, ulteriori 15.000,00 euro in risarcimento dei danni patrimoniali ed Euro 5.834,00, in rimborso dei costi di un intervento chirurgico riparatore.
Senonché all’esito del giudizio di legittimità, la causa veniva riassunta con atto della originaria attrice, la quale chiedeva la condanna dei convenuti al maggior risarcimento dell’importo di 2.586.000 euro, al netto delle somme ricevute in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado.
E l’istanza veniva accolta dalla Corte d’Appello di Milano con decisione depositata nell’agosto del 2014, tenendo conto del grave pregiudizio subito dalla paziente in relazione alla sua attività di indossatrice e modella per l’azienda di famiglia.
Contro tale decisione si è scagliata nuovamente la clinica e il chirurgo estetico.
Ma i giudici della Cassazione hanno ancora una volta respinto il loro ricorso confermando la decisione di merito.
La Corte d’appello aveva ampiamente valutato tutte le emergenze processuali alla luce dei profili evidenziati dalla Corte di Cassazione «considerando che le traversie sopportate per l’effetto degli interventi chirurgici, oltre che provocare tracce somatiche antiestetiche, avevano determinato una sofferenza psicosomatica, valutando i vari effetti e operandone una gradazione nel tempo, considerando che la depressione era andata diminuendo fino a stabilizzarsi in un equilibrio, comunque, di sofferenza permanente e determinando tale danno biologico complessivo nella misura del 15%, in considerazione delle ripercussioni sul piano estetico e psichico che riguardano i profili fisici, psichici e relazionali».
«Tali operazioni si innestano su una consulenza di ufficio che conclude ritenendo che il danno biologico complessivo è quantificabile con difficoltà e va stabilito in via equitativa, quale risultante di una pluralità di condizioni, come lo stato di ansia, di insicurezza, la compromissione della sfera affettiva in generale ed il rapporto con l’altro sesso».
Sotto tale profilo la valutazione operata dalla Corte territoriale era assolutamente adeguata poichè si riferiva a tutti i diversi profili del danno non patrimoniale, valutandoli complessivamente e nell’evoluzione del profilo psichico della patologia riscontrata, cui si aggiungeva il danno estetico nei termini correttamente evidenziati dai giudici di merito.
La redazione giuridica
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