Errore giudiziario e danno non patrimoniale, il parere della Cassazione

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Errore giudiziario, vanno risarciti tutti i danni non patrimoniali in caso di riparazione per ingiusta detenzione. La sentenza n. 7787/2016.

L’art. 643, comma 1, c.p.p., nella parte in cui fa espresso riferimento all’errore giudiziario (che si concretizza nell’ingiusta condanna) e alle conseguenze (personali e familiari) della condanna, impone al giudice di tenere conto, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, anche dei pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell’istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna.
Con sentenza del 25 febbraio 2016, n. 7787 la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente sull’annosa questione della qualificazione della riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario, nonché sui criteri per la sua corretta determinazione.

Ingiusta detenzione e errore giudiziario

Anzitutto, riteniamo sia opportuno distinguere le due ipotesi (ingiusta detenzione ed errore giudiziario), che sono diverse per presupposti e per disciplina applicabile, sebbene nel nostro caso, la Cassazione si sia espressa più incisivamente sul secondo istituto.
La riparazione per ingiusta detenzione trova disciplina in fonti internazionali e nazionali. Tra le fonti internazionali, si vedano l’art. 9.5 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e l’art. 5.5. della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nell’ordinamento italiano trova invece applicazione l’art. 314 c.p.p., disposizione la quale prevede che “chi è prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave…”

Fonti normative della riparazione per errore giudiziario

Anche la riparazione per errore giudiziario è riconosciuta da diverse fonti normative; a livello sovranazionale, si applica l’art. 3 del Protocollo della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e l’art. 14.6 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e l’art. 85.2 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Limitandoci al nostro ordinamento, rilevano senz’altro l’art. 24, comma 4 della Costituzione (nel quale si prevede che “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”) e l’art. 643 c.p.p., (ove si prevede che colui che sia stato prosciolto in sede di revisione in sede di giudizio di revisione, qualora non abbia dato causa, con dolo o colpa grave, all’errore giudiziario ha diritto ad una “riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna”).
Ciò premesso, vediamo le principali argomentazioni affrontate in sentenza…
Continua a leggere l’approfondimento su tale argomento dell’Avv. Marco De Nadai
 
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