Credendo fermamente che la medicina legale non sia, e non debba essere un’opinione, non potevo lasciare sospesa la conclusione di questa storia, senza dire la mia sugli esiti del sondaggio aperto il 26 gennaio scorso:

Non mi dilungo, in quanto nel video che vi consiglio di vedere per intero, per comprendere a pieno ogni aspetto della vicenda e della riflessione che essa apre, si sintetizzano tutti gli aspetti della vertenza giudiziale che potete leggere anche nel link sotto (da integrare con la lettura delle note critiche in allegato). Tuttavia, al di là delle conclusioni del singolo caso che non possono essere condivise al di là dell’essere difensore di una pare o dell’altra, vorrei utilizzare casi come questo per il loro potere intrinseco a stimolare riflessioni più ampie.

Il caso, come ricorderete,  prende le mosse da una consulenza a seguito di ricorso ex art. 696 bis, e apre la porta a più ampi ragionamenti riguardo, il ruolo, la decisività dell’operato e le conseguenti, enormi,  responsabilità che, ai consulenti tecnici d’ufficio, si possono attribuire e che non sono filtrate dal magistrato, il quale non entra nel merito di fatti di causa non emettendo ordinanza o sentenza.

IL CASO:

Ctu: E l’ignoranza si è fatta carne e venne ad inquinare i tribunali

Vorrei, al fine di creare attenzione rispetto a qualcosa del quale poco o nulla si parla, solo fare un piccolo elenco dei danni risarcibili a seguito di accertate responsabilità del ctu (si fa riferimento all’art. 64 cpc) che hanno comportato pregiudizi alle parti:

  • Conseguenze negative collegate al ritardo nella definizione del processo legato al tardivo deposito della perizia;
  • Conseguenze negative derivate dalla soccombenza processuale ovvero dal mancato accoglimento della propria domanda se di ciò è motivo una errata o infedele consulenza;
  • Nel danno direttamente cagionato dal ctu alle cose o allepersone oggetto dell’indagine;
  • Nelle spese sopportate per dimostrare l’erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il ctu, così come in caso di ulteriori interventi di specialisti in causa.

E ciò per elencare solo quelle conseguenze, negative per le parti e delle quali le stesse potrebbero chiedere ristoro,  che vengono in mente in maniera immediata. Il discorso si fa ancora più complesso e in un certo senso “pesante” dal punto di vista delle conseguenze nel procedimento  ex art.  696 bis, dove il Giudice, non entrando nel merito, non può correggere eventuali errori, né valutare i fatti di causa. In questo ambito così delicato i danni che il CTU può fare con una errata consulenza sono:

  • mancata conciliazione tra le parti;
  • disdetta del mandato al legale e al medico legale per rinuncia alla prosecuzione del giudizio (a motivo del rischio della potenziale soccombenza alle spese): azione che possono far valere contro il ctu i professionisti incaricati dalla parte attrice;
  • Risarcimento delle spese sostenute per il ricorso 696bis e spese pre-ricorso avute per incaricare i professionisti

Ma, non si legga quanto detto con faziosità o con malizia! Il caso pratico del quale vi ho dato notizia e, oggi, vi fornisco l’epilogo, non è che la “molla” che ha fatto nascere queste riflessioni nelle quali non v’è, per carità, né astio, né voglia di rivalsa rispetto ad una consulenza che ha molto dell’opinione e poco del “rigore scientifico”. Tampoco il legare i pensieri a questo fatto vuol suonare come un avvertimento o un annuncio di azioni di chissà quale tipo.

Certo, il problema delle responsabilità dei consulenti è e resta terreno da esplorare, certamente i consulenti legali dell’Accademia non mancheranno di fornire esaurienti risposte in tema nei prossimi giorni, affinchè si faccia luce sulle possibilità di pagare in proprio (da parte del ctu) eventuali risarcimenti alle parti dopo una perizia in 696 bis erronea. Ringrazio i colleghi che mi hanno inviato email di “conforto” e condivisione (ai quali garantisco assoluta privacy) ai quali confermo la partecipazione gratuita al prossimo convegno organizzato dall’Accademia della Medicina Legale”.

Dr. Carmelo Galipò

LEGGI LA CTU DEFINITVA e IL DECRETO LIQUIDATIVO (26 gennaio 2016)

Rivedi le puntate di IO POLEMICO:

Consenso informato e complicanza: un mistero per molti!

Medicina legale: se ci sei batti un colpo!

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