La riparazione del danno cagionato, porta all’estinzione del reato. Sono tanti i casi previsti dalla riforma del processo penale. Ecco i principali

Estinzione del reato per condotte riparatorie. Ora è possibile per decine di fattispecie, dal furto semplice alla sottrazione di persone incapaci, passando per le diffamazioni e le percosse. L’elenco dei reati che vengono presi i considerazione dalla riforma del processo penale è lungo.
C’è un apposito articolo, il 162 ter, che disciplina i casi in cui è possibile arrivare all’ “Estinzione del reato per condotte riparatorie”. A prescindere dalla tipologia, la legge ora prevede che se il danno cagionato viene interamente riparato, può essere estinto. Perché accada tuttavia è necessario che questo non comporti conseguenze dannose o pericolose. Fatto salvo questa condizione, se si provvede alla restituzione o al risarcimento, si può puntare all’estinzione del reato. E per riuscirvi basta che il giudice, e non la vittima, ritenga appropriata la somma versata dall’imputato.
Ci sono però dei vincoli da rispettare. La riparazione deve essere portata a termine prima che venga aperto il dibattimento in Tribunale. Tuttavia è possibile ottenere dal giudice una proroga di sei mesi, nei casi in cui l’imputato dimostri di essere stato nell’impossibilità di versare il risarcimento. “I casi di procedibilità a querela soggetta a remissione” previsti dall’articolo 162 ter, e per i quali il giudice dichiara estinto il reato, sono numerosi.
Oltre a quelli già citati, i  principali sono: Sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.). Lesioni personali lievissime (art. 582 c.p.). Lesioni personali colpose, salvo particolari eccezioni (art. 590 c.p.). Minaccia (art. 612 c.p.) Stalking non realizzato con minacce gravi (art. 612-bis c.p.) Violazione di domicilio (art. 614 c.p.) Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
 
 
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