Nel caso esaminato dalla Cassazione la falsa accusa di abusi sessuali avrebbe vulnerato, in maniera insanabile, l’affectio tra i coniugi

Aveva denunciato il marito per abusi sessuali commessi nei confronti della figlia. Il tutto nonostante fosse consapevole dell’insussistenza di tali fatti nonché delle conseguenze che il marito avrebbe subito a causa della falsa accusa.

Il grave episodio era costato alla donna l’addebito della separazione dall’ex coniuge, riconosciuto in secondo grado di giudizio. La Corte territoriale aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, che aveva stabilito l’avviso condiviso dei due figli con residenza presso la madre. Il Giudice d’Appello aveva inoltre disposto un regime di coabitazione alternato dei figli presso i genitori.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20374/2018, ha confermato tale decisione. Gli Ermellini hanno infatti riconosciuto l’idoneità del comportamento della moglie a vulnerare in maniera insanabile l’affectio tra i coniugi.

A fronte delle doglianze della ricorrente, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato come la Corte territoriale avesse correttamente valutato l’incidenza causale che la condotta della donna aveva avuto sulla rottura del legame matrimoniale oltre che sulla perturbazione della relazione dell’ex marito con i figli.

La denuncia presentata dalla signora avrebbe costituito un “vulnus non sanabile” nella relazione matrimoniale.

Tale circostanza era dimostrata dalla successiva crisi che aveva portato alla definitiva rottura del rapporto.

In questa prospettiva è stata ritenuta irrilevante la prova orale richiesta dalla ricorrente. A giudizio della Corte distrettuale, infatti, l’efficacia causale tra il comportamento contrario ai doveri matrimoniali e la rottura dell’affectio coniugalis si era interamente e irreversibilmente prodotta con il grave comportamento posto in atto dalla signora contro il suo coniuge.

Di qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

 

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