Ai fini della risarcibilità del danno parentale in una famiglia mononucleare occorre la specifica allegazione di come il fatto illecito lesivo abbia determinato lo sconvolgimento della normali abitudini di vita

Le gravi lesioni subite o le gravi patologie da cui è colpito uno dei componenti della famiglia mononucleare o allargata determinano uno stravolgimento della normale routine quotidiana. I comportamenti di ciascuno, infatti, vanno adattati in funzione di cosa può o non può fare la persona malata.

La sofferenza soggettiva e il dolore interiore possono essere così devastanti da trasformarsi in vere proprie patologie, quali ad esempio, la depressione. Il danno morale, quindi, sfocia in un vero e proprio danno biologico.

In caso di grave menomazione o morte del prossimo congiunto, inoltre, il danno può incidere sulla sfera esistenziale. Ciò in ragione dei benefici che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto. Tra questi, ad esempio, gli insegnamenti e l’educazione per il minore che perda un genitore.

A livello giuridico, il danno parentale da morte o lesione grave, rappresenta ormai un dato acquisito.

Esso può configurarsi sia nell’ambito di una famiglia allargata che in quello di una famiglia mononucleare, fatta di marito e moglie.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12470/2017 si è soffermata proprio su quest’ultima fattispecie. L’intervento degli Ermellini è stato invocato dalla moglie di una vittima di un grave incidente stradale.

La donna aveva chiesto il risarcimento per i danni non patrimoniali subiti in conseguenza in conseguenza della grave menomazione del marito. Pur vendendo accolta la sua pretesa dai Giudici di merito, la signora aveva impugnato sia la sentenza del Tribunale che quella della Corte territoriale ritenendo insoddisfacenti le cifre disposte a titolo di ristoro.

I Giudici di Piazza Cavour, nel pronunciarsi sulla vicenda hanno chiarito che il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione (alias esistenziale) rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo.

Questo può causare, nella vittima ma anche nei familiari, un danno accertabile sotto il profilo medico-legale (danno biologico) un dolore interiore (danno morale) e una alterazione della vita quotidiana (danno esistenziale). Il Giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche vuoti risarcitori.

La Suprema Corte, quindi, ammette il risarcimento per il danno da lesione del rapporto parentale nell’ambito della famiglia mononucleare.

A tal fine, tuttavia, precisano i Giudici, occorre la specifica e non generica allegazione di come il fatto illecito lesivo abbia determinato nel prossimo congiunto quello sconvolgimento della normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse. L’allegazione deve essere provata da chi chiede il risarcimento, secondo quanto previsto dall’art. 2697 del codice civile.

Per un approfondimento completo sulla sentenza in questione si invita a leggere l’articolo “Risarcibilità del danno provocato dalla vita di coppia” dell’avv. Antonio Arseni

 

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