La Corte di Cassazione ha fornito maggiori chiarimenti in merito al mantenimento da parte del genitore se il figlio non cerca lavoro

Se il figlio non cerca lavoro, sussiste il dovere del genitore di mantenerlo?
Con la recente ordinanza n. 22314/2017, i giudici hanno fornito precisazioni a riguardo.
Per gli Ermellini, se il figlio non cerca lavoro, occorre confermare la revoca dell’obbligo fissato a carico dei genitori per il mantenimento.
Questo perché il mantenimento da parte dei genitori non è per sempre. Tanto più se la figlia, raggiunta l’età di 35 anni non si impegna per trovare un lavoro.
Questo è quanto deciso dalla Cassazione. Nel caso di specie, i giudici hanno confermato la revoca dell’obbligo di mantenimento fissato a carico di un padre, nei confronti della figlia 35enne che non si era “neppure attivata per la ricerca di un lavoro successivamente al compimento del diciottesimo anno di età” e che non era affetta da alcuna patologia che ne riducesse la capacità lavorativa.
Per la Corte di Cassazione, l’uomo ha ragione e a nulla valgono le doglianze circa le sue ottime condizioni economiche.

Questo poiché se il figlio non cerca lavoro, vengono meno le condizioni per il mantenimento obbligatorio da parte del padre.

Dal momento che la ratio decidendi della sentenza d’appello impugnata è correttamente “costituita dall’insussistenza delle condizioni per la permanenza dell’obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento per la figlia (trentacinquenne), all’esito di un esauriente accertamento di fatto circa la complessiva condotta personale tenuta dall’interessata dal momento del raggiungimento della maggiore età, visto il mancato impegno per la ricerca di un’occupazione lavorativa”.
L’ordinanza della Cassazione ha affermato quanto segue.
“L’obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio (nella specie, di 35 anni) perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (tra le tante, Cass. n. 1773/2012)”.
 
 
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