La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti importanti in merito alla possibilità di pignorare il fondo patrimoniale in caso di multe non pagate

La Corte di cassazione con la sentenza n. 20998/2018 ha fornito chiarimenti sulla pignorabilità del fondo patrimoniale in caso di multe non pagate.

Secondo gli Ermellini, infatti, l’iscrizione ipotecaria per debiti tributari è legittima a meno che non si dimostri la regolare costituzione del fondo patrimoniale. Così come la sua opponibilità al creditore e l’estraneità del debito alle necessità familiari.

Il tutto potrà avvenire a meno che l’onerato non fornisca la prova richiesta dal nostro ordinamento.

In linea generale, l’iscrizione ipotecaria di cui all’articolo 77 del d.p.r. n. 602/1973 fatta su un bene facente parte di un fondo patrimoniale nell’ambito della riscossione coattiva delle imposte è legittima. Ma, ricordano gli Ermellini, solo se l’obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia.

Oppure, se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia.

Un altro aspetto importantissimo da ricordare è l’onere della prova.

Infatti, l’onere di fornire la prova necessaria a rendere illegittima l’ipoteca grava in capo al debitore, il quale deve dimostrare:

  • regolare costituzione del fondo patrimoniale
  • la sua opponibilità al creditore procedente
  • la circostanza che il debito nei confronti di tale soggetto è stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.

L’indagine del giudice deve quindi concentrarsi specificamente sul fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura di quest’ultima.

In mancanza di tale prova, l’iscrizione ipotecaria su un bene facente parte di un fondo patrimoniale non può che ritenersi legittima, a prescindere dalla natura del debito che l’ha determinata.

Ciò in quanto la natura del contributo non contraddice si per sé, se manca la prova contraria, la circostanza che i crediti portati dai titoli esecutivi.

E questo, sia per violazioni del codice della strada sia per omesso pagamento di tributi, riguardino delle esigenze familiari.

La Corte, infine, si è soffermata inoltre su cosa debba intendersi per bisogni della famiglia e ha precisato che in essi vanno ricompresi anche “i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”.

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

PIGNORAMENTO DEL TFR: È UN’AZIONE DA RITENERSI LEGITTIMA?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui