Rischio sanzioni per chi a fine anno non avrà raggiunto la soglia dei 60 crediti  previsti nel periodo 2014-2016

La legge n. 247 del 31 dicembre 2012 recante la ‘nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense’ consacra l’obbligo della formazione continua per gli avvocati, previsto sia dal vecchio che da nuovo codice deontologico forense.

L’articolo 11 della legge, in particolare, stabilisce che ‘l’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia’.

Sempre in base alla nuova normativa le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento sono stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense, che difatti  ha emanato al riguardo il regolamento attuativo n. 6/2014.

Il regolamento dispone che il periodo di valutazione della formazione è triennale e nell’arco di tale periodo ogni professionista deve maturare 60 crediti formativi, di cui almeno 15 ogni anno. Di questi 60 crediti almeno 9, di cui almeno 3 ogni anno, devono riguardare la deontologia forense.

L’obbligo formativo può essere assolto mediante la partecipazione a convegni o corsi accreditati oppure mediante lo svolgimento di altre attività formative ritenute idonee dall’articolo 13 del regolamento attuativo, quali, ad esempio  la pubblicazione di saggi o articoli di carattere giuridico su riviste specializzate. Valgono al concorrimento dei crediti totali anche i corsi a distanza o in e-learning, ma solo nella misura del 40% del totale dei crediti.

Il triennio formativo attualmente in corso per gli avvocati è agli sgoccioli; la scadenza è infatti prevista per 31 dicembre di quest’anno. Chi non fosse ancora in regola deve quindi affrettarsi in quanto, in base al regolamento del CNF (articolo 25 comma 10), la violazione del dovere di formazione e di aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento degli obblighi, costituisce infrazione disciplinare e prevede pertanto delle sanzioni.

Circa la specifica delle sanzioni, tuttavia, il regolamento stabilisce soltanto che sono commisurate alla gravità della violazione. E’ compito degli organi disciplinari, in coerenza con l’articolo 21 del codice deontologico forense la determinazione del provvedimento adeguato e proporzionato all’inottemperanza dell’avvocato.

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