Una sentenza della Cassazione ha fornito maggiori chiarimenti circa il furto della cosa locata e le responsabilità eventuali del conduttore

Il conduttore può essere ritenuto responsabile in caso di furto della cosa locata?
Secondo la Cassazione, in caso di furto della cosa locata, il conduttore, per essere esente da responsabilità, deve dimostrare che la perdita del bene non è avvenuta a causa sua.
Questo è quanto hanno stabilito i giudici con la sentenza n. 10126 del 2 agosto 2000, fornendo importanti precisazioni.

Nel caso di specie, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti di un altro soggetto, chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione di una videocamera che gli aveva noleggiato per dieci giorni.

Il convenuto, però, aveva contestato la domanda proposta nei suoi confronti.
A suo avviso, la videocamera in questione gli era stata rubata e, quindi, non poteva essere restituita.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda dell’attore. Nel farlo, ha sottolineato che il furto della cosa locata, nello specifico la videocamera, era avvenuto con modalità violente. Questo aveva reso impossibile la prestazione restitutoria senza che fosse ravvisabile la responsabilità del convenuto.
Tale decisione è stata confermata in appello. Così, il proprietario della videocamera si è rivolto alla Cassazione.
Secondo il ricorrente, i giudici non avevano dato corretta applicazione all’art. 1588 c.c..
Ciò in quanto “le modalità del furto, non accompagnato da violenza o da minaccia alla persona, non potevano essere sufficienti a dimostrare la doverosa diligenza del buon padre di famiglia”.
Inoltre, non era stato dimostrato che il derubato avesse “fatto tutto ciò che era nelle sue facoltà per adempiere al suo obbligo di custodia”.
Non è tutto. Il convenuto, secondo il ricorrente, non aveva “provato che il camper fosse custodito o recintato” e che, comunque, anche in questo caso, egli “avrebbe dovuto chiedere ai responsabili del campeggio il ristoro dei danni”.

Pertanto, il giudice avrebbe dovuto valutare anche il comportamento tenuto dal convenuto dopo il furto della cosa locata.

Soprattutto in virtù del fatto che questi, dopo essere rientrato dalle ferie in camper, “per circa tre mesi non si era preoccupato di dargli notizia di quanto avvenuto”.
La Cassazione ha dato quindi ragione al ricorrente, accogliendone il ricorso.
A sensi degli artt. 1177, 1587 e 1590 c.c., infatti, chi abbia in custodia una cosa che gli sia stata concessa in locazione, deve custodirla.
E deve farlo “con la diligenza del buon padre di famiglia” con l’obbligo di “restituirla nello stato medesimo in cui l’aveva ricevuta”.

Inoltre, sussiste l’onere di provare che la eventuale perdita della stessa sia avvenuta “per causa a lui non imputabile”.

In caso di perdita della cosa locata, dunque, il conduttore dovrà dimostrare due cose. Non solo il “dato obiettivo della perdita (o del deterioramento), ma altresì dell’assenza di colpa”.
Nel caso in esame, per la Cassazione, i giudici dei precedenti gradi di giudizio “avrebbero dovuto considerare l’appetibilità e l’agevole asportabilità del bene mobile oggetto di locazione lasciato temporaneamente incustodito in un camper ancorché chiuso a chiave, nonché la prevedibilità del furto, evento assai frequente che il custode deve rappresentarsi e prevenire apprestando le opportune cautele”.
Pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso rinviando la causa alla Corte d’appello, affinché questa potesse esprimersi nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.
 
 
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